Riflettori puntati sul progetto di riforma costituzionale, su cui si pronunceranno i cittadini e le cittadine nella consultazione referendaria, indetta per il 4 dicembre prossimo; una ricognizione, sviluppata nei locali del Circolo socio-culturale “L’Incontro” con un’articolata e variegata gamma di analisi e argomentazioni dall’avvocato Giuseppe Macario, giovane e ben stimato professionista, cultore del Diritto e della Storia della legislazione italiana, oltre che autore di interessanti saggi giornalistici, calibrati proprio sulle tematiche della tornata dicembrina. Un confronto “affermativo” sulle specificità delle tesi prospettate sia a sostegno del progetto di riforma-che ha superato il vaglio di sei “letture” nelle aule parlamentari- sia di denegazione dell’impianto e delle finalità del progetto stesso.
E’ l’indirizzo di metodo, con cui il sodalizio di via Luigi Napolitano ha avviato il percorso degli appuntamenti di conoscenza e di informazione sulle valenze di contenuto del Sì e del No, per fornire elementi e visioni generali, in grado di concorrere a promuovere e a sollecitare l’espressione di un voto responsabile. E’ una scelta dovuta- e doverosa- per evitare le trappole degli schieramenti para-ideologizzati o di faziosità partitica che sono peculiari del confronto “negativo”, per il quale si demonizzano le posizioni “altre”, per conferire status di riconoscimento e dignità in esclusiva alle “proprie” posizioni, svilendo e annullando il laico principio del dibattito aperto e culturalmente strutturato, vero lievito della democrazia liberale e progressiva.
LA COMPARAZIONE TRA I DOCUMENTI DEI COSTITUZIONALISTI. IL CASO DEL CNEL SVUOTATO DI RUOLO, MA DISSIPATORE DI DENARO PUBBLICO
In questa visuale si innestava il percorso di comparazione, con cui Macario focalizzava l’analisi di due testi sottoscritti da costituzionalisti di chiaro prestigio professionale e di lunga carriera nella didattica universitaria e nelle Istituzioni, sia a sostegno che per il diniego del progetto di riforma, ponendo quale premessa di fondo la ferma convinzione, per la quale non può ritenersi affatto superata o “vecchia” la Carta fondante dello Stato democratico e repubblicano in vigore dal 1948 ed elaborata nel 1947 dalla Commissione dei 75 “ padri e madri ” costituenti. Una validità sostanziale- chiariva- marcata dagli specifici obiettivi della riforma che non intaccano affatto i principi generali ed ispiratori della Carta costituzionale, il cui percorso attuativo, in complesso, spesso ha incontrato ostacoli e tortuosità, senza avere la necessaria pienezza di concreta e coerente applicazione.
E sotto quest’ultimo profilo, era evidenziata dall’avvocato Macario la condizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, organo di rilevanza costituzionale; organo, destinato a rappresentare sia la garanzia del superamento del modello delle corporazioni, con cui si è configurato il sistema produttivo e lavorativo del preesistente Stato monarchico e fascista, sia e, più ancora, ad esercitare un’azione di supporto per le dinamiche produttive nelle libertà sociali ed economiche contemplate dal dettato costituzionale, in correlazione con partiti e sindacati nel quadro dei dovuti riconoscimenti giuridici. In realtà, il Cnel non ha mai esercitato il ruolo per il quale era stato concepito ed istituito, restando- per la volontà politica delle classi politiche e di governo susseguitesi nell’arco di circa 70 anni – invece, inerte e svuotato di funzioni, per essere trasformato nel solito “carrozzone”, atto soltanto distribuire solide prebende e corpose indennità di carica per “padrini” di ogni risma e categoria partitocratica, ma senza alcuna utilità di sociale rilevanza. Un abnorme spreco di denaro pubblico, protrattosi per decenni e che il progetto di riforma elimina alla radice, abrogando il Cnel.
IL BICAMERALISMO NELLA COSTITUZIONE E L’ABOLIZIONE NELLA RIFORMA. LE CAMERE UNITE ORGANO TERZO, INTEGRATO E DI GARANZIA
Sul tema caratterizzante della legge di riforma costituzionale, correlato con l’abolizione del bicameralismo paritario, erano incentrate le altre riflessioni dell’avvocato Macario, attraverso l’ excursus ricognitivo e documentale sull’attività svolta nel ’ 47 nell’ambito della Commissione dei 75 e soprattutto su quella della competente sottocommissione per la formulazione del bicameralismo paritario, recepito dalla “Carta” con l’approvazione dell’Assemblea costituente. Un excursus, in cui il giovane relatore richiamava l’importanza dell’apporto di dottrina e competenza espresso da Costantino Mortati, costituzionalista di grande rango, docente universitario e autore di importanti testi di Diritto pubblico, eletto per l’Assemblea costituente nelle liste della Democrazia cristiana, assertrice del pluralismo delle idee e del proporzionalismo, a tutela della rappresentanza popolare più compiuta possibile, strutturando la formazione degli anti-corpi istituzionali e di cultura politica, in grado di impedire alla radice la possibilità di derive palesi od occulte verso lo Stato oligarchico. E con quella di Mortati, altra rilevante “lezione” per la comprensione dello spirito e delle idealità della “Carta” fondante dello Stato repubblicano e democratico si ritrova nel pensiero e nelle opere di Pietro Calamandrei, in ragione della democrazia compiuta, rispetto alla quale la volontà popolare è sovrana, per affermare i valori delle libertà civili, politiche, sociali, economiche e religiose.
LA DISPARITA’ NUMERICA DELLE DUE CAMERE
In questo scenario, fu concepito e disposto il bicameralismo paritario- evidenziava Macario– con funzioni legislative, ma con disparità nella composizione numerica delle due Camere. E’ la disparità, definita con criteri netti e tutt’altro che casuale, ma disegnata dai principi della “Carta”, per assicurare il reciproco bilanciamento delle due Assemblee per la regolarità del percorso formativo delle leggi. E nel novero delle garanzie dei principi repubblicani e democratici si colloca, non a caso, la stessa Assemblea delle Camere unite, configurata quale terzo di organo integrato con il ruolo di garanzia dello Stato.
E’ la disparità numerica, calata nella norma costituzionale, che non viene conservata nel progetto di riforma, prefigurando l’istituzione del Senato delle Regioni, formato da 100 componenti, ed abolendo l’attuale Camera del Senato. Su questa traccia il rapporto fissato nella “Carta” viene del tutto sbilanciato, ma a favore della Camera dei deputati, la cui attuale composizione numerica è destinata a restare inalterata, al di là dello stesso mutamento di funzioni e finalità attribuite al nuovo Senato, in rappresentanza dei territori; rappresentanza – è opportuno ricordare- ch’era stata prospettata fin dal ’47 proprio da Mortati. Il principio del bilanciamento e delle tutele repubblicane e democratiche, posto nella norma costituzionale vigente, risulterebbe, però, osservato, se anche la composizione numerica della Camera dei deputati fosse congruamente ridotta, in rapporto proporzionale con il Senato delle Regioni. Ma sarebbe una scelta che ridurrebbe gli spazi della democrazia rappresentativa, conferendo alla maggioranza che si forma nella Camera dei deputati un surplus di potere considerevole. Ma – questa- è la partita politica, che si svilupperà sul destino della proposta di legge elettorale, contrassegnata dal logo Italicum; destino che si deciderà dopo il voto del 4 dicembre.
La riforma del titolo quinto della “Carta”, con l’introduzione del federalismo dimezzato, che ha trasformato le Regioni in tanti Stati con capacità di spesa incontrollata; i contenziosi tra Stato e Regioni che ne sono derivati per le cosiddette materie concorrenti in competenza; la clausola di supremazia dello Stato rispetto ai poteri delle Regioni, che è espressa nel progetto di riforma era gli altri punti tematici focalizzati da Giuseppe Macario. E sulla clausola della supremazia dello Stato era più che pertinente la riflessione di ordine storico allo spirito della “Carta”, che fissa i netti e chiari proprio i lineamenti dello Stato repubblicano e democratico con i connotati dell’Unità e dell’ Unicità. Sono i lineamenti- giova ricordarlo- diversi e distinti da quello dello Stato tedesco, che “nasce” ed è d’impronta federale, cosdì come sono distinti e diversi da quelli dello Stato francese, con ascendenze laico-giacobine.