a cura del dott. Alessandro Siniscalchi
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 , comma terzo, del Codice penale, per la quale è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e il pagamento di una multa non inferiore a 516 euro. Questo è l’orientamento dominante della Cassazione ribadito anche da un’ultima sentenza n. 2723/2017 pubblicata il 20 gennaio. Perché il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l’obbligo di risarcire il danno civile e il danno morale. Se si pensa di essere vittime del reato di diffamazione mediante Facebook, occorre innanzitutto: – sporgere querela alle competenti autorità entro tre mesi dal giorno in cui si è avuto notizia della diffamazione – raccogliere immediatamente la prova delle offese con metodo e valore legale; – raccogliere più informazioni ed elementi possibili sul soggetto che ha posto in essere la diffamazione ; – individuare i nominativi dei testimoni che hanno letto i post offensivi; – segnalare i post offensivi a Facebook ai fini della loro rimozione;