a cura del dott. Alessandro Siniscalchi
Purtroppo accade molto spesso in caso di separazione che, il coniuge separato per svariate ragioni non provveda a versare regolarmente l’assegno di mantenimento, lasciando così la sua ex famiglia in gravi difficoltà economiche. Oggi, grazie al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, istituito con la Legge di Stabilità 2016 di cui però è arrivato il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale soltanto lo scorso 14 gennaio 2017, l’ex può ottenere il pagamento di dette somme direttamente dallo Stato. Si può ricorrere al Fondo, solo quando il coniuge separato versi in un effettivo stato di bisogno, è cioè in una condizione di grave disagio economico per cui non si riesce a procurarsi il necessario per mangiare, vestirsi e affrontare le spese della casa. I presupposti per l’accesso al fondo sono: • L’esistenza di un provvedimento – emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni di separazione – che dia diritto all’assegno di mantenimento; • Mancato pagamento dell’assegno da parte del coniuge obbligato; • Pignoramento mobiliare o presso terzi negativo; • Mancanza di proprietà immobiliari in capo al coniuge inadempiente; • Il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento deve vivere insieme ai figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave; • Il coniuge (separato) deve trovarsi in stato di bisogno e non deve essere in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave (il decreto richiede un valore dell’indicatore ISEE pari o inferiore a € 3.000,00). Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, l’avente diritto può depositare istanza presso la Cancelleria del Tribunale competente rispetto al luogo di residenza del richiedente. I Tribunali legittimati a ricevere l’istanza sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sedi delle Corti d’Appello e cioè i capoluoghi di regione (esclusa la Valle d’Aosta, che gravita su Torino) più Brescia, Caltanissetta, Catania, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno. Il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato nei 30 giorni successivi valuta l’ammissibilità dell’istanza; in caso di esito positivo la trasmette al Ministero della Giustizia. Il Ministero avrà la funzione di anticipare all’istante le somme che avrebbe dovuto percepire dal coniuge obbligato, acquisendo contemporaneamente il diritto di rivalsa diretta su quest’ultimo.