Con nota acquisita al protocollo di questa Autorità in data 29.4.2016, al n. 0068270, è pervenuto un esposto nei confronti della stazione appaltante, comune di Casamarciano, da parte del gruppo consiliare “Partito Democratico Casamarciano”, con il quale vengono segnalate presunte irregolarità in ordine alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto. In particolare, nell’esposto viene segnalato che i lavori sarebbero stati realizzati in difformità del progetto approvato. Per gli stessi, con determina del 15.5.2015 il responsabile dell’U.T.C. ha approvato una variante tecnica, considerata minima del tracciato delle opere programmate, mentre si sarebbe trattato di intervenire a sanare la difformità dei lavori realizzati, aggirando la procedura legittima che avrebbe previsto una variante specifica al P.R.G. Viene fatto rilevare, inoltre, che tale variante non sarebbe stata nemmeno comunicata all’ANAC e che la direzione dei lavori e stata condotta da un dipendente comunale con qualifica di geometra e quindi sprovvisto delle necessarie competenze professionali. L’esposto si conclude con la seguente sintesi: In sostanifl, con la predetta Determina del Responsabile dell’UTC, non si approva Ima “variante minima’: bensì 1m progetto a sanatoria, ben diverso da quello originario posto a base di appalto, in netto contrasto con leprezJisioni di piano, con conseguente stravolgimento dell’intero assetto urbanistico dell’area cui ricade l’intervento e con drastica alterazjone degli equilibri del P.R G. Questo Ufficio, con’ nota del 5.8.2016, prot. 0118411, ha richiesto alla Stazione apfPlltante informazioni preliminari in ordine alle questioni segnalate, chiedendo di produrre una relazione illustrativa, corredata da idonea documentazione. Il comune di Casamarciano, in persona del Responsabile del servizio, in riscontro alla richiesta suddetta, ha trasmesso la relazione illustrativa acquisita al protocollo di questa Autorità in data 25.8.2016, al n. 0124802. In tale relazione viene fatto rilevare che, in fase di esecuzione delle operazioni di presa di possesso delle aree interessate e soggette a procedimento espropriativo, la quasi totalità dei proprietari degli immobili ha evidenziato che l’espropriazione parziale del fondo avrebbe determinato un pregiudizio in termini di Via ,\Iarco i’vlinglzelli. n. IO ~ OOl87 /10117<1 Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. Numero: Ufficio: Uscita del 04/07/2017 0087728 SG – UVLA Ufficio Vigilanza Lavori sconfigllrai/one del fondo stesso. Ciò ha indotto la Stazione appaltante, ferma l’imprescindibile necessità di esecuzione immediata e senza ulteriori ritardi delle predette opere, ad approvare una minima variaifone del tracciato interessato dalle medesime opere acqlledottistiche, senza alcllna variai/one sostani/ale dell’opera programmata, al fine di addivenire ad IIna soillifone possibilmente co1ifacente alle osseroaifoni mosse dalla comllnità territoriale, fermo restando l’identità qllantitativa della sllpeificie ejpropriata. Viene aggiunto che siffatta variante è rientrata nei limiti dell’allora vigente art. 132 Codice Appalti, (non necessitando di comunicazione alla competente Autorità di Vigilanza). La relazione si conclude nei termini seguenti: E’ OpPOltll1l0sottolineare che la determina di variante ha altresì garantito, da IIn lato, IIn risparmio di costi a favore dell’Ente comllnale (;lOn essendosi realiziflto l’incremento di spesa previsto dall’alt. 43 T.o. Espr.), dall’altro, la completa satiifactio dell’interess.epubblico, poiché, si ribadisce, è rimasta ferma in ogni caso l’identità qllantitativa della supe1jìcie espropriata. Questo Ufficio, dalla disamina della relazione illustrativa e rilevando il persistere di alcune criticità, ha quindi comunicato l’avvio di un procedimento istruttorio con nota 0142731 del 30.9.2016. A fronte dell’avvio del procedimento istruttorio, la Stazione appaltante ha trasmesso una relazione integrativa di quanto già espresso nella precedente, acquisita al protocollo al n. 0156661 del 24.10.2016, che si articola come segue: I) in ordine all’approvazione della variante, viene fatto rilevare che, ferma l’imprescindibile necessità di esecuifone immediata e senza IIlteriori ritardi delle opere programmate …. è stato possibile procedere alla valtltaifone di IIna minima variaifone del tracciato interessato dalle md esime opere acqudottistiche, senza alcllna variaifone sostanifale dell’opera programmata .. .. mantenendo l’identità qllantitativa della sllpeificie espropriata egarantendo l’adeguata ponderaifone degli interessi coinvolti; II) in ordine alla questione degli standard urbanistici, viene chiarito che il procedimento espropriativo è stato realizzato in esecuzione di una variante urbanistica approvata ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.p.r. 327/2001; più precisamente, è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2008 ed approvata con decreto del Presidente della provincia di Napoli n. 42/2009; IIl)viene fatto rilevare che, ammessa per mera ipotesi, la fondatezza dei rilievi mossi nell’esposto, l’unica alternativa prevista dalla legge poteva essere solo il provvedimento di acquisizione ex art. 43 del T.U. Espr., con conseguente aumento di spesa; inoltre, non sarebbe stato logico proporre un nuovo procedimento di variante specifica al P.R.G., che si sarebbe rivelato lungo e dispendioso. Su richiesta degli esponenti, è stata convocata un’audizione, per il giorno 16.11.2016, alla quale hanno partecipato, per conto del gruppo consiliare “Partito Democratico Casamarciano”, i signori Luigi Napolitano, Caporaso Salvatore, Capiraso Felice. . I consiglieri comunali intervenuti hanno esposto i punti di criticità relativi ai lavori indicati in oggetto, con particolare riguardo al procedimento espropriativo degli immobili interessati alla realizzazione delle opere. Al riguardo, hanno fatto rilevare, che l’Amministrazione ha stravolto in maniera sostanziale il progetto originario, approvando in maniera incongrua una variante che è stata definita “minima” ma che ha inciso in termini sostanziali sulla destinazione delle aree interessa tè. Inoltre hanno fatto rilevare che, con la cosiddetta variante minima, rispetto alla previsione iniziale sono state azzerate aree a verde pubblico e sono state ridimensionate aree a parcheggi. Hanno fatto rilevare altresì che alcune aree originariamente soggette ad esproprio sono state oggetto di compravendita quando già era nota la determinazione espropriativa, come risulta da visure catastali. Gli esponenti, nella propria illustrazione, hanno fatto riferimento a schemi grafici, riguardanti le aree interessate, dai quali è possibile evincere l’entità della variante. Tali documenti vengono depositati ed acquisiti al fascicolo procedimentale. La relazione integrativa trasmessa da ultimo dalla Stazione appaltante non appare apportare 2 o (zero) mq. 1645 O (zero) mq. 2770 elementi di chiarificazione in merito ai punti di criticità rilevati in ordine al procedimento di esproprio posto in essere. Era già stato fatto rilevare che, a fronte di un progetto esecutivo approvato con delibera~one di G.M. n. 44 del 6.5.2009 e di IC11Jori appaltati all’impresa GEN.CO. S.r.l. con contratto in data 24.2.2015, solo in fase di presa in possesso degli immibili interessati dal procedimento espropriativo (luglio – settembre 2014) sono state prese in considera~one le istanze dei soggettiproprietari degli immobili, in ordine al proprio interesse di non pregiudicare il valore deglistessi con una espropria~/onepa~ale. In effetti, la partecipa~one degli interessati (art. 11 del Testo unico in ~ateria di espropia~/oni per pubblica utitlità) deve avvenire in fase anteriore all’approvai/one del progetto definitivo (art. 16, comma 4), alfine di consentire l’esercizio del diritto a formttlare osseroai/oni al responsabile del procedimento; in ogni caso, la partecipai/one degli intererssati deve essere antecedente al decreto di esproprio, in conseguenza del quale, la S ta~one appaltante procede all’immissione in possesso degli immobilli interessati. Nel caso di specie, la S ta~one appaltante, in fase di esecui/one dei lavori, accogliendole istanze deiproprietari, si trova a dover approvare una variante, seppure definita minima, in ordine all’entità degli immobili originariamente previsti dal quadro espropriativo; tant’è che nella determina di approvai/one della variante (RG. n. 696 del 15.10.2015), al punto l del dispositivo, rimanda ad un distinto procedimento ab/atorio il peTft~onamento del procedimento espropriativo; in particolare, stabilisce quanto segue: ‘Vi approvare la variante minima del tracciato delle opere programmate per i lavori in oggetto indicati, al fine di addivenire ad una solui/one possibilmente confacente alle osseroa~oni mosse da tutti cittadini interessati in fase di presa di possesso nonché di di garantire un utile e proficuo collegamento viario alla strada denominata Corso R Mercogliano, il tutto da perfezionare in ragione di un distinto procedimento ablatono”. Inoltre, era stato posto in rilievo quanto segnalato dagli esponenti in ordine all’entità della variante: [. ..} con la predetta Determina del Responsabtle UTC, non si approva ttna “variante minima”, bensì un progetto a sanatoria, ben diverso da quello originario posto a base di appalto, in netto contrasto con le previsioni di piano, con conseguente stravolgimento dell’intero assetto urbanistico dell’area in cui ricade l’interoento e con drastica alterai/one degli eqtlilibri del P.R G. Infatti nel P.RG. vigente gli standards urbanistici, relativi all’ambito di riferimento (ricordiamo che si tratta di sito in pieno centro storico), risultano esserei seguenti: Aree destinate a verde pubblico mq. 2240 Aree destinate a parcheggio mq. 1800 Stmttura pubblica mq. 1200 Strade mq. 1300 Il progetto denominato “variante minima” approvato con la già nominata Determina del Responsabile UTC, produce standars urbanistici ben diversi, come di seguito indicati: Aree destinate a verde pubblico Aree destinate a parcheggio S tmtttira pubblica Strade Nel merito dell’approvazione della variante, la Stazione appaltante si è limitata a argomentare in ordine alla necessità di intervenire con urgenza alla realizzazione delle opere, senza peraltro indicare una qualche causa oggettiva che avrebbe indotto tale urgenza, pur ammettendo che tale causa potesse in qualche modo giustificarne l’operato. Argomenta inoltre che si è trattato di una variante “minima”, dove sarebbe stata mantenuta l’identità quantitativa della mperjìcieeJpropriata, mentre dalla documentazione acquisita risulta che l’area di esproprio, originariamente prevista in mq. 6.750, è stata ridotta a circa mq. 4.330; inoltre, non risultano rispettati gli standard urbanistici previsti dal P.R.G., come fatto evidenziare dagli esponenti e sopra riportato e come si evince dagli elaborati grafici acquisiti. La Stazione appaltante argomenta ancora che il procedimento espropriativo è stato realizzato in esecuzione di una variante urbanistica legittimamente adottata nel 2008 ed approvata dagli organi superiori preposti. Occorre evidenziare che la cosiddetta variante minima, che ha variato, oltre al ,tracciato delle opere programmate, anche la quantità e gli standard urbanistici delle aree da espropriare, 3 non può evidentemente essere inclusa nello strumento urbanistico adottato nel 2008, essendo stata approvata nel 2015. Per quanto sopra, si comunica la definizione delle questioni segnalate ai sensi dell’art. 7, co. 1 letto a) del “Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici” pubblicato in G.U. n. 300 del 29.12.2014, consultabile sul sito dell’Autorità, richiamando codesta Stazione appaltante sia al rispetto delle disposizioni violate, come sopra indicate, sia a comunicare quali azioni intenda adottare per il ripristino della legittimità in ordine al provvedimento in oggetto.