Ecco l’interrogazione integrale presentata dal capogruppo di “Visciano libera”, avv. Giovanni Conte al sindaco di Visciano circa l’ordinanza emessa dal primo cittadino sul divieto assoluto di abbruciamento.
“Ho presentato una interrogazione al Sindaco in ordine al divieto assoluto dell’abbruciamento dei residui colturali provenienti dall’attività agricola a salvaguardia dell’attività degli agricoltori di Visciano, del seguente tenore letterale:
Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta
Premesso che a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2008/98/CE, il D.lgs. n. 205 del 03/12/2010 modifica le norme precedenti del D.lgs. n. 152/2006, cambiando le modalità con cui vengono considerati i residui delle colture agricole e chiarendo il campo di applicazione della normativa stessa;
L’art. 13 del D.lgs. n. 205 del 03/12/2010, riscrivendo e sostituendo l’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006, indica tra le categorie escluse dal campo di applicazione delle disposizioni inerenti i rifuti “paglia, sfalci e potature”;
Lʼart. 184 del D.lgs. n. 152/2006 chiarisce al comma 2 lett. e) che sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, mentre al comma 3 lett. a) sono rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
Ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lett. A, del D.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) chiunque effettua una attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata é punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”;
Le disposizioni regionali fanno riferimento allo stato di grave pericolosità di incendi boschivi e che i noccioleti sono inseriti tra le colture e gli appezzamenti non considerati boschi ( art 15 L.R. n 11/96).
CONSIDERATO CHE, il Comune di Visciano è un territorio montano con una spiccata vocazione agricola, la cui superficie è prevalentemente coltivata a noccioleto, noceto ed uliveto;
l’economia locale si basa principalmente sulla coltivazione ( a carattere familiare) del nocciolo con evidenti difficoltà tecniche ed economiche di trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di trattamento;
la pratica dell’abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un’usanza consolidata che consente, inoltre, di controllare le fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che, vista la meccanizzazione delle varie colture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;
lasciare al suolo importanti quantità di residui agricoli, potrebbero provocare, in caso di forti piogge, il trascinamento degli stessi nelle colline e, successivamente, nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e diminuzione delle capacità del flusso delle acque con possibili conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio;
lasciare al suolo importanti quantità di residui agricoli nei terreni collinari potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinamento degli stessi e dei restanti residui vegetali nel centro abitato come Piazzetta Padre Arturo D’Onofrio e Corso del Carpine già in passate circostanze ed in caso di forti piogge più volte gravemente invaso da materiale legnoso e fogliame proveniente dalla campagne a monte del paese;
ATTESO CHE, le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, contenute nel decreto legislativo 152/2006 sono state modificate dall’art 14 comma 8 lettera b) del D.L. 91/2014 e che è consentita la combustione in loco del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri ( 3 metri cubi) per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;
Il sottoscritto Consigliere Comunale, nella qualità di capogruppo “ VISCIANO LIBERA”
INTERROGA IL SINDACO con risposta urgente in forma scritta per conoscere, alla luce di quanto esposto, se intende revocare la ordinanza n 9 dell’11 luglio 2017 nella parte in cui fa DIVIETO ASSOLUTO di abbruciamento di materiali vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle pratiche agricole, che comporta enormi disagi ai nostri agricoltori, CONSENTENDO la combustione sul luogo di produzione dei residui colturali derivanti da attività agricole ( fogliame);
STABILENDO una determinata fascia di orario ove è consentita tale pratica ( dalle ore 12,00 alle ore 15,00) ed in determinati giorni della settimana ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi;
FACENDO divieto di abbruciamento nel perimetro urbano sino alla distanza di 100 metri da esso ed in caso di condizioni atmosferiche avverse ( vento forte).
Ovviamente, nel rispetto della normativa vigente sopra indicata e prescrivendo, a tal uopo, che la pratica suddetta è possibile in piccoli cumuli e quantità giornaliera non superiore a tre metri cubi per ettaro di coltivo e che durante tale attività e fino allo spegnimento del fuoco dovrà essere garantita la massima vigilanza da parte del conduttore del fondo con divieto di accendere fuochi all’interno dei boschi”.
Il Capo Gruppo Consiliare di minoranza Visciano Libera
Avv Giovanni C Conte