LA RILEVANZA PENALE DEL FALSO VALUTATIVO,L’IMPORTANZA DELL’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA

LA RILEVANZA PENALE DEL FALSO VALUTATIVO,L’IMPORTANZA DELL’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA

Oggetto di dibattito nell’ambito della fattispecie delle false comunicazioni sociali (art.2621 c/c) è il tema della rilevanza penale del falso valutativo che ha visto come protagonisti del dibattito sia la dottrina , sia la giurisprudenza di legittimità.

In che termini si manifesta il falso valutativo? E’ possibile ricomprenderlo nell’espressione “fatti non rispondenti al vero”(ex art 2621 c/c) o non ha alcuna rilevanza penale?

Per rispondere a tali interrogativi è necessario fare chiarezza sulla nozione di “valutazione di bilancio”. Tale valutazione consiste in un’attività che ha per oggetto la stima economica dei valori presenti in bilancio,precisamente è una valutazione finalizzata a stabilire il valore economico e monetario di un bene.

In seguito alle riforme che hanno interessato l’art.2621 c/c riguardante la fattispecie “false comunicazioni sociali”,si sono mosse in maniera speculare varie tesi in dottrina circa l’inclusione o meno delle false valutazioni nell’ambito della predetta fattispecie.

Parte della dottrina , dedita all’adozione di un’interpretazione restrittiva sostiene la negazione della rilevanza penale delle valutazioni poiché fatta sulla base di un giudizio soggettivo del redattore del bilancio.

Altra dottrina invece criticando fortemente l’utilizzo di un’interpretazione restrittiva,afferma la rilevanza penale del falso valutativo poiché escludere le valutazioni dall’ambito del penalmente rilevante determinerebbe una forte limitazione dell’area di applicabilità di tale fattispecie,e ciò è inaccettabile poiché la gran parte delle voci del bilancio d’esercizio è rappresentata proprio da valutazioni.Un’interpretazione eccessivamente restrittiva avrebbe comportato un’ inammissibile compressione della ratio della norma stessa,quale la garanzia della trasparenza e la tutela dei terzi che confidano nella veridicità dei valori contenuti nelle comunicazioni sociali circa l’andamento del complesso aziendale.

Non a caso,la dottrina maggioritaria è incline a sostenere che il falso valutativo  per essere penalmente rilevante deve necessariamente essere “idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sociali”.

Anche la giurisprudenza è stata protagonista del dibattito e fortemente contrastante.

La Quinta sezione della Suprema Corte in un primo momento ha accolto l’interpretazione restrittiva (nella nota sent.Crespi ,Cass.pen. n.33774/2015, in cui la Corte sostenne che l’espunzione dal testo dell’art.2621 dell’espressione “ancorchè oggetto di valutazione” costituisse un’abrogazione del falso valutativo in bilancio , per cui penalmente irrilevante.),per poi cambiare rotta sostenendo l’interpretazione che propende per la perdurante rilevanza delle false valutazioni di bilancio.

La Suprema Corte nella sent.890/2016 si è radicalmente discostata  dall’orientamento precedente e sulla base dell’adozione di un’interpretazione “logico sistematica”  ha affermato che il falso valutativo è invece previsto dalla norma e quindi penalmente rilevante.

La corte in tale sentenza ha delineato il significato dell’ espressione di “fatti materiali rilevanti”.Il “fatto” sarebbe a detta della corte “ogni dato informativo della realtà che i bilanci e le altre comunicazioni sono destinati a proiettare all’esterno”, il riferimento alla materialità è sinonimo di essenzialità, nel senso che nella redazione del bilancio devono trovare ingresso solo i dati essenziali ai fini di una corretta informazione tralasciando gli aspetti marginali e infine il riferimento alla rilevanza deve essere letto in stretta correlazione con la funzione dell’informazione che non deve essere fuorviante e deve adottare un criterio selettivo così da lasciar fuori dalle scritture contabili gli aspetti privi di ragionevole rilevanza.

Dagli argomenti posti alla base della motivazione della Corte emerge che il nodo centrale della disciplina è quello della tutela dei terzi (soprattutto i creditori) che potrebbero essere pregiudicati da notizie false , proprio per questo la Corte , non fermandosi alla mera lettera della disposizione legislativa,adottando un’interpretazione sistematico-assiologica ovvero un’interpretazione evolutiva che tiene conto dei principi e dei valori cardine del nostro ordinamento,ha affermato l’inclusione nella nuova formulazione della norma del falso valutativo.

 Rosa D’Ambra