GDF NSFT: OPERAZIONE OLD VIRGINIA

GDF NSFT: OPERAZIONE OLD VIRGINIA

VENDITA E PUBBLICITA’ ILLEGALE DI PRODOTTI DA FUMO. Operazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni tecnologiche, che, all’esito di una specifica attività di monitoraggio della Rete, ha consentito l’inibizione di n. 238 siti web coinvolti nella vendita di prodotti da fumo.

Operazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni tecnologiche, che, all’esito di una specifica attività di monitoraggio della Rete, ha consentito l’inibizione di n. 238 siti web coinvolti nella vendita di prodotti da fumo. I siti, ospitati su server esteri presenti in Usa, Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi e Romania, proponevano l’acquisto di tabacco, sigari, sigarette e liquidi da inalazione per sigarette elettroniche. Il contrasto alle nuove forme di vendita e promozione illegale dei prodotti da fumo attraverso i canali del Web è una priorità della Guardia di Finanza che in questo senso ha stipulato un apposito protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.), per consentire la ricerca automatizzata di siti Internet illegali. In Italia è vigente il divieto di vendita online di prodotti da fumo, che possono essere commercializzati solo per il tramite delle rivendite autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e comunque con esclusione dei canali Web. Il carattere di transnazionalità della rete Internet, oltre a consentire la fruizione di servizi di comunicazione a livello globale, offre agli utenti malintenzionati la possibilità di condurre attività illecite, rendendo difficoltosa l’individuazione dei responsabili delle condotte e la riconducibilità territoriale delle stesse. L’esperienza operativa del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche ha consentito di individuare piattaforme Internet che, pur consultabili prevalentemente in lingua inglese, permettevano di effettuare le procedure di registrazione e di ordinazione dei prodotti vietati anche a soggetti residenti in territorio italiano. I potenziali clienti venivano attirati mediante l’indicazione di sconti elevati fino al 30%, prezzi di saldo e persino da discount, con risparmi di notevole importo soprattutto per sigari di marca e di alta qualità. In Italia anche il prezzo di tali generi di monopolio è fissato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non può essere ribassato per effetto di campagne promozionali. A ciò si aggiunga che i prodotti del tabacco non possono essere oggetto di attività pubblicitaria, che in ogni caso veniva posta in essere dai siti individuati. Infatti le risorse Web costituivano comunque delle vetrine per gli utenti, i quali potevano essere indotti all’acquisto anche a causa della possibilità di fruire di agevolazioni sul prezzo. Tali attività di polizia economico-finanziaria sono state svolte a tutela dei consumatori poiché la distribuzione attraverso canali non ufficiali presenta certamente rischi per l’acquirente, derivanti dal mancato rispetto degli elevati standard qualitativi richiesti per i prodotti da fumo, la cui specificità impone un efficace sistema di controllo. Inoltre spesso vendite effettuate al di fuori dei circuiti garantiti comportano l’elevata possibilità di subire delle truffe online e il conseguente mancato recapito della merce. Sono state riscontrate pertanto condotte illecite in contrasto al sistema che regola il monopolio dei prodotti da fumo, in violazione delle disposizioni previste di recente dal D.Lgs. 6/2016 che vieta la vendita a distanza di prodotti del tabacco e di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina. Inoltre le condotte sul Web erano in contrasto con l’articolo unico della legge 165/1962 e del D. Lgs. 300/2004, i quali vietano la propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo e la pubblicità e sponsorizzazione di prodotti del tabacco. I siti Web sono stati oscurati ed inibiti alla commercializzazione ai sensi dell’art. 50-bis, 50-ter e 50-quater della Legge 296/2006.