Questa sera i buoni postali sono finiti sotto la lente di ingrandimento della nota trasmissione televisiva di Canale 5 “Striscia la Notizia”. La fattispecie che è stata affrontata riguarda la prassi utilizzata da Poste Italiane a partire dal 1° luglio 1986, quando sui moduli della precedente “Serie P” venivano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Ebbene, in forza di tale prassi i tassi d’interesse indicati a tergo del buono postale erano gli unici che potevano trovare applicazione nei conteggi finali. Peraltro il timbro utilizzato da Poste indicava i tassi d’interesse dal 1° al 20° anno, senza nulla specificare per i tassi d’interesse applicabili dal 20° al 30° anno.
In questa lacuna è nato il contenzioso fra i risparmiatori e Poste Italiane: secondo i primi, infatti, in assenza di specificazione, sarebbero applicabili gli interessi trascritti sul modulo originario; secondo Poste si applicherebbero invece i tassi indicati fino al 20° anno, anche se non espressamente specificati nel timbro a secco. Le Autorità finora intervenute a dirimere le controversie insorte al momento dell’incasso dei titoli in questione sono in gran parte favorevoli ai risparmiatori. A dimostrazione di ciò oggi nella nota trasmissione di Canale 5 “Striscia la Notizia”, c’è stato un servizio di Moreno Morello che intervistando l’avv. AVV. GIULIO FRAGASSO, esperto in materia bancaria e finanziaria, facente parte del foro di Nola, ha ben spiegato tutto ciò che si può fare per avere da poste Italiane il giusto risarcimento in caso in cui il buono sia stato già riscosso ricevendo una somma inferiore a quella spettante.
Ecco cosa possono fare i risparmiatori possessori di questi buoni risparmi nel servizio di striscia. Clicca sul link sotto: