“E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni. E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali o altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo, anche trattenuti da persone.
Oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, è vietata ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelle larghe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, fatte salve le insegne indicanti le sedi di partito.
E’ vietato installare in luoghi pubblici mostre documentarie o fotografiche che, per il loro contenuto riguardante temi di discussione politica, o per le modalità e durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi a ciò predisposti. E’ sempre possibile il sequestro del materiale utilizzato per la commissione materiale della violazione ai sensi degli art. 13 e 20 della legge 689/91 in quanto materiale di possibile confisca”.