Continuano le sentenze positive in I e II grado, con il patrocinio dell’avv. Giulio Fragasso, relative al riconoscimento dei giusti interessi sui BFP post D.M. 1986 che non hanno subito sul retro le modifiche così come previste dal Decreto Ministeriale.
Si susseguono ormai da mesi, le vittorie dei risparmiatori possessori di BFP emessi dopo il DM 1986 non modificati sul retro. I Tribunali di Benevento, Avellino, Isernia, Locri, SMCV, Milano, Teramo, Roma, Firenze, e le Corti di Appello di Napoli e Firenze continuano a dare ragione ai risparmiatori possessori di BFP che non hanno subito sul retro modifiche con i nuovi tassi di interesse così come disposto dal D.M. 1986. L’avv. Giulio Fragasso spiega come si è arrivati a queste innumerevoli vittorie. Con la presentazione dei ricorsi che i risparmiatori si sono visti riconoscere i maggiori interessi, non riconosciuti da Poste Italiane S.p.A., sui buoni fruttiferi postali ordinari trentennali emessi dopo il D.M. 1986 aventi serie sul fronte Q/P e sul retro P/O. I risparmiatori recatosi all’Ufficio Postale dei propri paesi, chiedevano l’importo alla scadenza dei buoni, ma si accorgevano che i loro calcoli non coincidevano con quelli che Poste gli prospettava. E’ stato proprio l’errato conteggio che ha avvicinato i risparmiatori al mio studio. Visionando i Buoni era evidente come Poste Italiane aveva commesso un errore; infatti lo stesso Ente aveva utilizzato vecchi moduli di Buoni Fruttiferi Postali aventi serie P, ed addirittura in alcuni casi della serie O, diverse da quella Q che avrebbe dovuto emettere. Il problema consisteva proprio in questa omissione; i buoni del risparmiatore avevano più timbri di modifica ma solo sul fronte era apposto quello corretto P/Q; mentre sul retro tale dicitura Q/P non era stata apposta lasciando inalterati i tassi di interesse della vecchia serie P/O. E’ proprio su questa omissione che i Tribunale e le Corti di Appello Italiane hanno emesso decisioni positive a favore dei risparmiatori, sull’intero periodo di 30 anni dei Buoni. Poste infatti, aveva omesso il contenuto del D.M. 1986 che obbligava l’Ufficio Postale ad apporre due timbri di modifica, uno sul fronte con il timbro P/Q e uno sul retro con i nuovi tassi di interesse. Tale omissione ha portato i risparmiatori ad una vittoria importante, perché relativa all’intero periodo di 30 anni dei Buoni Fruttiferi. I Tribunali e le Corte di Appello, in ragione della Sentenza della Cassazione SS.UU. n.13979/2007, e l’ordinanza della Cassazione n.4384/2022, condannavano Poste al pagamento dei giusti interessi così come stampigliati sul retro, perché la stessa società aveva omesso interamente la modifica sul retro dei nuovi tassi di interesse così come predisposto dal D.M. 1986. Se i risparmiatori si trovano in possesso di tali bfp o hanno già cambiato gli stessi posso rivolgersi all’avv. Giulio Fragasso per la verifica dei titoli ed eventualmente agire per la tutela dei propri diritti.