La Cassazione: in tema di sanzioni amministrative

La Cassazione: in tema di sanzioni amministrative

La Cassazione: in tema di sanzioni amministrative le raccomandate con meri solleciti di pagamento non interrompono la prescrizione. Accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento di 26mila euro. Soltanto gli atti tipici del procedimento per l’accertamento della violazione hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria

Le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento non interrompono la prescrizione. Con l’ordinanza 25226/2023 depositata il 24 agosto 2023 la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento con la quale l’amministrazione intimava il pagamento di oltre 26 mila euro a titolo di sanzione, per avere indebitamente percepito aiuti comunitari nel settore ovino-caprino, non avendo egli la qualifica di produttore, notificata dopo oltre cinque anni dalla violazione. Sbaglia la Corte d’appello di Messina a ritenere che alle raccomandate di sollecito di pagamento dovesse attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione. Solo gli atti tipici del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione e la riscossione della sanzione hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto costituiscono esercizio della pretesa sanzionatoria. Di conseguenza, sono irrilevanti tutti gli atti che atipicamente possono manifestare analoga intenzione. Infatti, in un contesto nel quale la disciplina generale della sanzione amministrativa è modellata sotto molti aspetti alla disciplina generale della sanzione penale, il richiamo alla disciplina dell’interruzione della prescrizione secondo le norme del codice civile – che consentono, invece, un’interruzione illimitata nel tempo – ha il significato di escludere la disciplina penale, prendendo a modello la regolamentazione di diritto civile. Tuttavia, la sanzione amministrativa è irrogata a seguito del procedimento amministrativo configurato dalla stessa legge 689/81, che serve a verificare l’effettiva realizzazione dell’illecito e a determinare l’entità della sanzione amministrativa, portandolo a conoscenza dell’interessato. Per gli Ermellini, dunque, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, al riguardo, hanno ricordato che “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 Cc e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento.” Peraltro, la Suprema corte ha così cassato la sentenza impugnata con l’effetto di dichiarare estinta l’obbligazione di pagare la somma dovuta.

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