Si parlerà anche della nuova Legge Bramini – volta ad una maggiore tutela del debitore in caso di pignoramento della casa – in occasione del dibattito e presentazione del libro Il caso Bramini, un’ingiustizia di Stato, organizzato venerdì 15 febbraio alle 18.30 presso l’Hotel Royal Caserta dallo Studio Legale Riccio&Narciso Avvocati.
La norma è parte del Decreto Semplificazioni (135/2018) e riscrive l’articolo 560 del Codice di Procedura Civile in materia di pignoramento e diritto ad abitare la casa pignorata. Il momento dello sgombero viene infatti differito a 90 giorni dopo l’emissione del definitivo decreto di trasferimento dell’immobile ad un altro acquirente, che abbia acquistato la casa pignorata ad un’asta fallimentare.
Si tratta di una piccola rivoluzione firmata Sergio Bramini che investe oltre 450 mila persone (si stimano che siano 150 mila le famiglie interessate da una procedura di pignoramento) dando loro la possibilità di avere ancora un tetto ove ripararsi.
Ma quali sono i contenuti della norma? Ne parliamo con l’avv. Biagio Riccio, tra gli autori del libro, è stato anche difensore di Bramini.
Quali sono le sostanziali differenze del nuovo art.560 del Codice di Procedura Civile rispetto al vecchio?
Il nuovo 560 rende possibile la permanenza nella casa pignorata del debitore e del suo nucleo familiare sino a quando non sarà notificato il decreto di trasferimento da parte del nuovo proprietario, aggiudicatario all’asta. È una vera rivoluzione rispetto alla precedente norma.
Cosa accadrà per le procedure in cui è già avvenuto lo sfratto?
La norma – come stabiliscono i principi generali contenuti nelle Preleggi – vale per il futuro e dunque non ha effetto retroattivo. Ciò implica che gli sfratti e gli sloggi già conclusi non consentiranno il rientro del debitore nella sua casa: rimane l’infame effetto del vecchio 560 (Bramini, per lampante esempio, non potrà rientrare nella sua casa perduta lo scorso 18 maggio).
Rispetto alle procedure in corso vi sarà, invece, possibilità di rientrare nella nuova norma?
Siamo al cospetto del cosiddetto ius superveniens (diritto sopraggiunto) di una norma più favorevole alla parte più debole: favor debitoris, a favore del debitore. Uno sloggio si ritiene compiuto quando vi è l’immissione nel possesso del bene, quando vengono consegnate le chiavi al custode o ufficiale giudiziario ed avviene il cambio della serratura. Con la nuova norma, che contiene il principio che il debitore può rimanere nella sua casa sino alla notifica del decreto di trasferimento, qualora il custode con il fabbro non abbia completato le operazioni di sloggio (consegna delle chiavi da parte del debitore e cambio della serratura) il debitore non deve lasciare la sua casa.
All’evento saranno presenti, e risponderanno a ulteriori domande, sia l’avv. Biagio Riccio che lo stesso Sergio Bramini insieme agli altri autori del libro – edito da Rubbetino – avv. Monica Pagano, dott.Giovanni Pastore ed prof. Giacomo Di Gennaro. Modera l’avv. Biagio Narciso.