E’ partita la obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita, precisamente dal 09 febbraio, ex l’art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n.132 (cd. riforma della giustizia civile), convertito in legge n. 162 del 6 novembre 2014. Procedura che per alcune tipologie di controversie è stata posta come condizione di procedibilità. Ma che cos’è la negoziazione assistita?
E’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, con l’assistenza di avvocati. Per cui dal 9 febbraio è fatto obbligo alle parti di promuovere tale procedura prima di iniziare una causa vertente su determinate materie. In particolare, tale procedura è obbligatoria in due ipotesi: a) quando si vuole promuovere un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; b) quando si intende proporre in giudizio una domanda di argomento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. Tutto questo non si applica (cioè la negoziazione assistita non è obbligatoria) nei seguenti casi : 1) alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; 3) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (ATP); 4) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; 5) nei procedimenti in camera di consiglio; 6) nell’azione civile esercitata nel processo penale e infine, 7) quando la parte può stare in giudizio personalmente. (cioè davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non eccede € 1.100).