Animali in condominio, si possono tenere sì o no? Cosa dice la legge? Fino a qualche anno fa non era raro imbattersi in annunci nei condomini che specificavano il divieto di tenere animali domestici in casa per gli inquilini.
La legge 220/2012, all’articolo 1138 c.c. (Regolamento di condominio), nell’ultimo comma riconosce invece il diritto di tenere animali domestici nel condominio specificando che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Se però non si può più vietare la presenza di animali domestici negli appartamenti condominiali, è altrettanto vero che esistono anche determinati obblighi e doveri da parte dei loro possessori, per garantire la convivenza civile e il rispetto di tutti. E’ importante infatti da parte dei proprietari degli animali garantire il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salute per non arrecare disturbi agli altri condomini, che potrebbero poi richiedere ad esempio l’allontanamento dell’animale.
Valgono ad esempio le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute in vigore dal 23 marzo 2009 che prevede, tra le altre cose, l’obbligo per i proprietari dell’animale:
Animali in casa: ecco le regole condominiali
- mantenere pulita l’area di passeggio;
- utilizzare il guinzaglio ogni luogo;
- applicare la museruola in caso di animali aggressivi.
Inoltre, è bene ricordare che:
- gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza museruola e guinzaglio. Il proprietario sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone;
- il proprietario sarà ritenuto responsabile anche qualora l’animale emetta rumori molesti intollerabili o odori sgradevoli (articolo 844 cod. civ.). e il condominio può richiedere l’allentamento dell’animale dall’abitazione (art. 700 cod. proc. civ.). Sebbene sia riconosciuto il diritto dei cani di abbaiare, ad esempio, è però vero che per il proprietario sussiste l’obbligo di ridurre al minimo le occasioni di disturbo e di prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale (vedi Cass. pen. n. 7856/2008);
- in caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare il rato di “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 cod. pen.) purché tale disturbo venga arrecato a un numero indeterminato di persone;
- è vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su bacini o in casa: in quel caso potrebbe ipotizzarsi il reato di “omessa custodia” (art. 672 cod. pen.).