Ha destato molto interesse la decisione del giudice del Tribunale di Ariano Irpino con la quale i due figli minori (un maschietto ed una femminuccia, rispettivamente di nove e sei anni) di una coppia in fase di separazione, sono stati affidati al padre, atteso che la madre giovane hostess, “non poteva garantire loro il pieno e completo accudimento”. Ebbene, sia pur limitatamente alla scarna ed essenziale diffusione della motivazione della sentenza, esaminando dettagliatamente la normativa sull’affidamento dei figli, certamente bisognerebbe essere cauti e non parlare inopportunamente di “arretramento dell’Italia di molte posizioni rispetto al contesto europeo e mondiale”, come è stato fatto da taluni giornalisti. Corre l’obbligo di specificare infatti, che la disciplina sull’affidamento dei figli, così come modificata dalla L.54/2006, pone energicamente l’accento sulla responsabilità genitoriale; tale dettato normativo letto in combinato disposto con la L. 184 del 1983, segnatamente scolpisce il “diritto del minore a crescere in una famiglia” rectius nella propria famiglia, quella di sangue, appunto. La giurisprudenza si è ampiamente pronunciata al riguardo, trovandosi concorde nel sostenere che il diritto del minore a crescere nella propria famiglia ha carattere prioritario e va tutelato. Rilevante nella decisione del giudice, è stata non solo l’attività lavorativa della signora (assistente di volo) ma maggiormente, la sede lavorativa (aeroporto di Milano Malpensa). L’impegno profuso per l’esercizio di quel tipo di mansioni, la costringono ad un impegno su tratte intercontinentali, rispetto alle quali può disporre di un esiguo periodo di una settimana di riposo al mese, essendo anche costretta a lunghi trasferimenti dalla residenza di Fontanarosa dapprima a Napoli e poi a Milano, con necessità di almeno tre pernottamenti al mese a Milano, oltre a quelli effettuati all’estero. E’ di conseguenza, naturale e logica esplicazione di un lavoro così tipicamente “errante” la scarsa assiduità nel luogo di residenza ove permangono i figli, che immancabilmente risentono non solo dell’instabile presenza fisica, ma gli stessi spostamenti assidui, finiscono con l’appesantire il clima familiare e il diritto sacrosanto dei figli ad avere il riconoscimento di un minimo di stabilità affettiva e di riferimenti certi. Del resto, è stata la stessa hostess a dichiarare nel corso delle udienze, che in sua assenza i bimbi erano accuditi dai nonni materni. Circostanza senza dubbio significativa ma, è d’uopo avere presente che la legge non riconosce ai nonni un autonomo diritto di affidamento nei confronti dei nipoti, ma prevede che siano i minori ad aver il diritto a conservare la continuità dei rapporti con i nonni e con gli altri parenti. Più correttamente, si può affermare che i nonni hanno, per la legge, un legittimo interesse a che la continuità del rapporto col nipote sia garantita, ma non hanno il ruolo di sostituto genitoriale, soprattutto quando uno dei due genitori sente e pretende di essere tale. Ciò significa che la legge tende a proteggere solo il bene del minore, l’interesse del nonno a veder tutelato il proprio rapporto col nipote, può essere accolto solo nella misura in cui la rottura del legame abbia avuto ripercussioni negative sullo sviluppo e crescita del minore medesimo, ma mai in sostituzione dei legittimi genitori. (Associazione CamMiNo – presidente Avv. Tiziano Tomeo).