L’avv. Vittoria Musto del foro di Avellino, ancora una volta, incassa una vittoria contro il Comune di Atripalda in tema di “autovelox istallato sulla SS7bis”.
Il Giudice di Pace di Avellino, rimarcando il suo orientamento, ribadisce la nullità dei verbali elevati dalla Polizia Municipale di Atripalda.
Già qualche mese fa, i primi accoglimenti, motivati, essenzialmente, sull’assenza, nel verbale, del decreto prefettizio di autorizzazione all’istallazione dell’autovelox. Sulla scorta di tanto, allora, il comune di Atripalda si era prontamente adeguato, apportando il correttivo ai nuovi verbali, ma tanto non è bastato a renderli legittimi. Invero, il Giudice di Pace di Avellino ha ampiamente motivato la sua sentenza con ben sei motivi, tutti dettagliatamente argomentati, in sostanza, recependo interamente il contenuto del ricorso dell’avv. Vittoria Musto.
In particolare, si legge nell’ultima sentenza pubblicata lo scorso 16 aprile, “il Decreto del Prefetto di Avellino n. 288/2016/MAN AREA III” (per intenderci, il nuovo decreto cui aveva fatto richiamo il Comune nei più recenti verbali, sperando di poter trovare in esso “salvezza”) “è illegittimo (conseguentemente illegittima la sua applicazione), considerato che il tratto stradale ove insiste il km 86+550 sulla S.S. n. 7 bis, risulta forzosamente ed illegittimamente riclassificato come richiesto dall’art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168, nonostante sia carente dei requisiti di cui all’art. 2 del Codice della Strada necessari ai fini di tale riclassificazione”. Infatti, nel su richiamato decreto prefettizio è scritto “si esprime parere favorevole, in via sperimentale”. Quindi, prosegue il Giudice di Pace, “l’attivazione del servizio di rilevamento elettronico è in via sperimentale e non potrebbe essere impiegata al fine di rilevare e contestare eventuali infrazioni (…) la mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio definitivo e successivo alla fase sperimentale … integra un vizio di motivazione del provvedimento”.
Nella motivazione della sentenza, ancora, si legge che il verbale è nullo perché “il Comune di Atripalda … non ha depositato le certificazioni in originale od in copia autentica attestata da pubblico ufficiale, ma fotocopie prive di valore legale, non provando l’omologazione, la taratura e l’efficacia dell’apparecchiatura nel momento dell’accertamento”.
Altro motivo di doglianza, su cui l’Avv. Musto aveva tanto insistito e che è stato integralmente recepito dal Giudice nel suo provvedimento, attiene all’assenza della sottoscrizione in originale o autenticata dell’agente accertatore e dell’agente notificatore: “tale mancanza di sottoscrizione con firma autografa priva in radice l’accertamento dell’infrazione di qualsiasi valore” ha asserito il Giudicante.
Ancora, poi, nella sentenza è ribadita l’illegittimità del verbale a causa dell’assenza, in esso, della relata di notifica, oltre che – così come aveva sostenuto l’avv. Musto nel proprio Ricorso – per l’illegittimità della procedura di affidamento a società private (Centro Servizi Sapi Cmp Bologna) degli adempimenti relativi alla notifica a mezzo del servizio postale.
Infine, il Giudice, anche analizzando la stessa documentazione fotografica allegata dal Comune di Atripalda, ha affermato che “le postazioni di controllo automatico della velocità devono essere non soltanto segnalate, ma visibili. Al contrario … l’apparecchio autovelox installato dietro il guarda rail, confuso dalla vegetazione in mezzo alla quale è collocato, preceduto da segnaletica di avviso a stento leggibile, è praticamente invisibile data la colorazione grigia …”.
Con dodici pagine di sentenza, quindi, il Giudice di Pace di Avellino ha confermato il pensiero delle migliaia di automobilisti multati che hanno proposto ricorso, dando essi giustizia.