Una delle tipiche furbate della compravendita di veicoli usati è quella di venderli «come nuovi» anche quando in realtà avevano subìto incidenti in precedenza ed erano stati riparati i danni, occultandone così la reale condizione. I principi di «buona fede» e «correttezza» contrattuale, vorrebbero invece che qualsiasi difetto dovrebbe essere dichiarato in sede di trattative, con un conseguente adeguamento al ribasso del prezzo di compravendita, a pena di risarcibilità dell’acquirente per i danni emergenti dai vizi occultati. A confermare questi capisaldi del contratto di compravendita, anche una sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, la numero 16886/17 che nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato da un venditore d’auto, ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale di Nola che aveva affermato il principio secondo cui nel caso in cui il venditore venda come nuova un’auto incidentata, anche se le riparazioni siano state eseguite a regola d’arte, deve comunque risarcire l’acquirente. È dal comportamento scorretto che deriva la responsabilità del venditore anche perché chi compra, se avesse avuto conoscenza del sinistro, difficilmente avrebbe accettato l’acquisto a quelle condizioni. Nella fattispecie, l’acquirente aveva deciso di chiamare in causa il venditore dal momento che dopo l’acquisto presentava dei difetti, ritenuti dolosamente occultati al momento della compravendita. A tal fine, l’attore, deduceva che il venditore le aveva garantito che il veicolo fosse perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non avesse subito sinistri né riparazioni. In primo grado il giudice di Pace di Marigliano aveva rigettato la richiesta di risarcimento, mentre il Tribunale di Nola, accogliendo l’appello dell’acquirente, rilevava da un lato l’effettiva sussistenza delle riparazioni lamentate e dall’altro che le suddette riparazioni erano state fatte a regola d’arte e, quindi, il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità. Tuttavia, affermava che l’autovettura al momento dell’acquisto si poteva considerare “incidentata” mentre era stata presentata come “praticamente nuova”. Tale comportamento scorretto da parte del venditore poteva considerarsi, quindi, fonte di responsabilità, ai sensi degli art. 1366 e 1175 c.c., dato che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro.