ORDINANZA N. 07 del 11/02/2021
(Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale. Sospensione dal 12 febbraio 2021 al 27 febbraio 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto).
IL SINDACO PRESO ATTO del D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
CONSIDERATO:
– che il maggior picco di contagi è stato registrato all’apertura dell’anno scolastico e precisamente il 14 novembre con un numero di 230 unità positivi al COVOD-19;
– che successivamente i contagi sono scesi fino a 26 unità nel periodo delle feste natalizia;
– che nel mese di gennaio si è registrata una risalita dei contagi con oltre 60 unità positive al COVID-19;
– che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione sul territorio comunale, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;
– il crescente numero di casi positivi, riscontrati in particolare in quest’ultimi giorni in ambito domestico con potenziali ripercussioni in ambito scolastico, come da comunicazioni giornaliere trasmesse dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Avellino;
PRESO ATTO della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
CHE il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all’art. 1, comma 8 prevede che “È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020, le cui disposizioni sono state successivamente prorogate dal DPCM 7/9/2020 e riprese nel DL 7/10/2020 prevede: “Ai fini del
contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale
di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;
RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;
CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;
RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, ulteriore e maggiore rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell’articolo 50 TUEL;
VISTO il numero crescente di accertati casi di positività al COVID-19 tra la popolazione di questo Comune;
RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del virus tra la popolazione scolastica e di conseguenza tra la popolazione del Comune di Avella;
FATTO SALVO ulteriori provvedimenti e o emanazioni di linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o Ordinanze delle Regione Campania in merito all’emergenza;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 92 del 23/11/2020 che recita: …. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione di attività in presenza o di altre misure restrittive;
VISTA la relazione del 21 gennaio 2021, con la quale l’unità di crisi regionale, esaminato il contesto regionale, con particolari riferimento al mondo della scuola, ha rappresentato i rischi di aggravamento della situazione epidemiologica e delle difficoltà operative connesse alla gestione della pandemia in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale, segnalato la necessità di un approccio massimamente cautelativo, al fine di scongiurare i seri rischi di peggioramento connessi alla ripresa delle attività in presenza soprattutto nelle aree a maggiore densità abitative;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 3 del 22/01/2021 che dispone che è formulato indirizzo all’Unità di Crisi della Regione Campania di definire ed attuare sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale…, d’intesa con i Dirigenti Scolastici VISTA l’Ordinanza Regionale n. 3 del 22/01/2021 avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale;
CONSIDERATO che nella giornata del 10/02/2021 sono stati accertati due casi di positività di minori tra la popolazione scolastica con conseguente messa in quarantena fiduciaria degli alunni e degli insegnati delle classi di pertinenza e la contemporanea sanificazione delle aule e degli spazi comuni;
CHE in data odierna è stato accertato un altro caso di positività di minori tra la popolazione scolastica;
CHE preventivamente si è provveduto a concordare con l’ASL di competenza uno screening epidemiologico per gli alunni e per il personale, docente e non docente coinvolti nei contatti;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
DATO ATTO che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e che va tutelata al di sopra di ogni interesse di altro tipo;
ORDINA La sospensione dal 12 febbraio 2021 al 27 febbraio 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.
Salvo quanto disposto nel presente provvedimento restano ferme tutte le misure già adottate con le precedenti Ordinanze Regionali, Sindacali nonché tutte le disposizioni e direttive emanate dalle competenti Autorità Statali per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dalla residenza Municipale 11/02/2021