In questi giorni molti cittadini avellani si stanno vedendo recapitare solleciti di pagamenti di Tares, acquedotto ecc, sollecitati con avviso di pagamento. Molti sono quelli che si sono visti recapitare un sollecito per una “bolletta” già pagata. Non è il primo caso nella cittadina archeologica, casi simili si sono già verificata in precedenza, ma oggi nell’era della digitalizzazione questo davvero è incomprensibile e sta provocando un profondo malcontento e malessere nella cittadinanza, in particolar modo tra i cittadini che nel 2014-2015 hanno diligentemente effettuato i pagamenti dovuti. Si sentono assurde motivazioni in giro: le Banche che non hanno inviato i riscontri nominativi delle persone unitamente alle somme versate; le Poste che hanno inviato i bollettini in bianco; i dipendenti comunali che non hanno registrato i versamenti effettuati; di tutto e di più, pur di giustificare l’ingiustificabile e scaricare la responsabilità su altri.
Ma oggi chi si ritiene leso può impugnare una cartella esattoriale palesemente nulla, nonostante abbia fatto presente all’Agente della riscossione l’illegittimità della pretesa di pagamento, gli spetta non solo la restituzione dei soldi spesi per la causa, tra tasse e avvocato (cosiddette «spese processuali»), ma anche il risarcimento del danno morale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente ordinanza.
Per legge, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è condizionato alla lesione di un interesse tutelato dalla Costituzione (o conseguente a un reato). Questo significa che, per ottenere tale forma di indennizzo (in aggiunta ai danni economici subiti) è necessario dimostrare una lesione particolarmente grave. Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto, in passato, sempre con riguardo all’impugnazione di atti della pubblica amministrazione, che il «tempo perso» e l’ansia e lo stress conseguenti al giudizio davanti al giudice non sia un danno risarcibile. Secondo i giudici, nel caso in cui il contribuente venga costretto a ricorrere contro la cartella di pagamento nulla, il giudice tributario – nel momento in cui emette la sentenza con cui gli dà ragione – deve condannare l’agente di riscossione a pagare sia le spese processuali, sia il risarcimento del danno morale.