“Per me è prioritaria la tutela dell’Ente. In tale ottica, sto adottando ogni decisione. L’Amministrazione non deve subire contraccolpi ed essere disorientata da una situazione del genere, determinata da una sentenza che rispettiamo, ma che oggettivamente crea confusione. Questo si verifica anche per il fatto che esiste un vuoto legislativo. Si sta lavorando al ricorso da presentare al Consiglio di Stato e alla richiesta di sospensiva dell’efficacia della sentenza dei giudici amministrativi”.
“Il Tar Salerno – prosegue il presidente Buonopane – sostiene che sono state commesse irregolarità da parte dell’ufficio elettorale della Provincia nelle procedure per le operazioni di voto. E’questa l’occasione per ricordare, se ce ne fosse bisogno, che tali procedure, ovviamente, non sono state scritte e firmate dal sottoscritto. Sono state scritte, firmate e approvate dalla responsabile dell’ufficio elettorale, cioè la segretaria generale dell’epoca, nominata dal mio predecessore. E’ stato l’ufficio elettorale a permettere di raccogliere i due voti in questione con il seggio mobile, accogliendo una richiesta in base all’interpretazione di un atto che è tuttora consultabile sul sito della Provincia”.
“Mi sia consentita, infine, una digressione di carattere politico: il 19 dicembre il responso delle urne è stato a favore di Buonopane. E questo è un dato. La fotografia del risultato è chiara. Per quanto riguarda i due voti oggetto del parziale accoglimento del ricorso, fanno riferimento a due consiglieri comunali costretti in quel periodo al ricovero in ospedale e che avevano e hanno pieno diritto ad esprimere una preferenza. Preferenza che non sappiamo a chi è stata assegnata.
E’ giusto e legittimo rimarcare che la motivazione della sentenza si fonda non sui voti espressi dai due consiglieri, la cui segretezza non è posta in discussione ed incontestabile, ma sulla loro illegittima ammissione al voto con quelle modalità, in quanto ricoverati fuori provincia e non affetti da Covid. Ammissione che è ascrivibile alla responsabilità di chi ha redatto ed approvato il regolamento, della precedente segretaria generale che ha adottato l’atto di ammissione al voto, dei membri del seggio mobile che ha raccolto il voto, dei precedenti organi di governo dell’Ente che non hanno vigilato, né controllato”.