REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9475 del 2018, proposto da
U.S. Avellino 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;
Collegio di Garanzia dello Sport Presso il C.O.N.I., Co.Vi.So.C. – Commissione Vigilanza Società di Calcio non costituiti in giudizio;
C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di S.p.A.gna, n. 15;
nei confronti
Ternana Unicusano Calcio S.p.A. rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Fabio Giotti , Massimo Proietti e dal Prof. Mario R. Spasiano , con i quali elett.te domicilia in Roma presso Prof. Avv. Federico Pernazza con studio in Roma Via Po’ n. 22;
e con l’intervento di
Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in Milano, Via I. Rosellini n. 4, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv.to Mauro Franco BALATA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Ghirardi e Marco Laudani , ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv.to Marco Laudani, Piazza di San Salvatore in Lauro 10.
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,ed adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a.:
a) del dispositivo prot. n. 479/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, depositato in data 31.07.2018, con il quale si è respinto il ricorso, ex art. 54 co 3 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, proposto dalla US Avellino avverso il provvedimento del Commissario FIGC n. 33 del 20.07.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017/2018 e di conseguente non ammissione della Società ricorrente al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2018-2019); b) ove e per quanto occorra, della nota di comunicazione del dispositivo della decisione sub a); c) della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 Luglio 2018, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla Società ricorrente avverso i rilievi della CO.VI.SO.C. di presunto mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari”, con contestuale diniego di concessione della Licenza Nazionale richiesta ed esclusione dal Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019 e, ove occorra, della nota di trasmissione prot. n. 1377/SS del 20.07.2018; d) del parere negativo prot. n. 8963/2018 reso dalla Co.Vi.So.C. in data 19.7.2018 sul ricorso della US Avellino S.r.l.; e) del provvedimento prot. n. 8715/2018 del 12.07.2018, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economici – finanziari”, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019; f) ove occorra di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti; g) ove occorra dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018, se intesi ad escludere le Società di assicurazione con indice di solvibilità superiore a 1,2, ma prive di rating diretto dalla possibilità di emettere polizze fideiussorie in favore della Lega e della Figc (punto 12 lett. C) ed ancora se intesi a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019, oltre il termine del 16.07.2018, anche in caso di tardiva comunicazione di esclusione da parte della COVISOC (Titolo IV rubricato “Ricorsi”); h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 co. I lett. z) c.p.a. – del diritto della Società ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019 ed alla conseguente ammissione al Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2018/2019, anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità di atti federali a contenuto regolamentare ostativi.
E con motivi aggiunti
della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 45 del 6.8.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso ed i motivi aggiunti – alla stregua della sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio ex art. 56 c.p.a. – non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris;
Ritenuto in particolare che:
-) le censure spiegate avverso le regole e prescrizioni di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018 non sono esaminabili in applicazione del c.d. vincolo della pregiudiziale sportiva;
-) la disciplina dell’art. 147 c.p.c. non sembra applicabile in via estensiva alle comunicazioni ;
-) il titolo IV del comunicato ufficiale FIGC n. 49 2018 (Ricorsi) non prevede un termine finale per la presentazione dei ricorsi e per le eventuali integrazioni documentali correlato alla scadenza del termine previsto a carico della CO.VI.SOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per la comunicazione alle società dell’esito dell’istruttoria sulle domande di concessione della licenza , stabilendo piuttosto un termine a data fissa; cosicchè, comunque, l’eventuale tardività della comunicazione dell’esito dell’istruttoria in nessun modo avrebbe potuto determinare una diversa scadenza del termine perentorio finale per la presentazione dei ricorsi e della documentazione integrativa;
Ritenuto quindi che non può essere accolta la domanda cautelare ex art. 56 c.p.a.;
P.Q.M.
Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica proposta con il ricorso in epigrafe e con i motivi aggiunti.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 settembre 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 7 agosto 2018.