Si pubblica l’ordinanza riguardo le nuove disposizioni urgenti ai fini della prevenzione del Coronavirus. In Particolare si ordina che:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
ORDINA
1. È vietato l’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, per l’approvvigionamento di generi alimentari, farmaci e di altro consentito dal diritto vigente, nonché per il rifornimento dei carburanti, in modo disgiunto o frazionato ed a più di un componente per ogni nucleo familiare;
2. È vietato l’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, per l’approvvigionamento di generi alimentari, farmaci e di altro consentito dal diritto vigente, nonché per il rifornimento dei carburanti, in modo disgiunto o frazionato, a più di un componente per ogni nucleo familiare, e per più di una volta in 5 giorni naturali e consecutivi (UNA PERSONA CHE FA’ TUTTO UNA SOLA VOLTA);
3. È vietato l’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, per l’accompagnamento per bisogni degli animali domestici a più di una persona, per più di una volta al giorno, per un tempo superiore a 15 minuti e nella fascia oraria dalle ore 09,30 alle ore 19,30. È altresì fatto divieto di allontanarsi ad una distanza maggiore di 500 metri dal numero civico di residenza, fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale e l’obbligo di immediato rientro in residenza degli ultimi uscenti in caso di affollamento;
4.È vietato l’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, per lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva (agonistica e non), ed in particolare, corsa, passeggiata e simili, o frequentazione di parchi pubblici o di ogni altro luogo pubblico per le finalità sportive o ricreative o simili;
5. Le Forze dell’Ordine in sede di controllo annotano in apposito registro d’ufficio le generalità identificative della persona fermata e la targa del veicolo a motore (e non), nonché annotano data, ora e targa del veicolo a motore (e non) a margine o retro dell’autocertificazione personale degli spostamenti, in modo da procede ad effettuare verifiche incrociate circa i componenti del nucleo familiare che hanno provveduto ad allontanarsi dall’indirizzo di residenza;
6. Le Forze dell’Ordine in sede di controllo annotano in apposito registro d’ufficio le generalità identificative della persona fermata e la targa del veicolo a motore (e non), nonché annotano data, ora e targa del veicolo a motore (e non) a margine o retro dell’autocertificazione personale degli spostamenti, in modo da procede ad effettuare verifiche incrociate circa i componenti del nucleo familiare che hanno provveduto all’accompagnamento;
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando le sanzioni penali prescritte dai Dpcm del 09 e 11 marzo 2020, chiunque non osserva la presente Ordinanza:
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del Tuel D.lgs. n. 267/2000; L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. È punito ai sensi dell’art. 650 del Codice penale;
Chiunque è tenuto all’osservanza della presente ordinanza.
Chiunque è tenuto a dare massima diffusione della presente ordinanza.
Le Forze dell’Ordine e tutti gli organi istituzionali competenti sono tenute ad eseguire e dare esecuzione alla presente ordinanza.
La presente ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio ed all’UTG di Avellino.
La presente ordinanza viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, in Amministrazione Trasparente e sul sito informatico del Comune in modalità evidente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Salerno entro giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.