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di Redazione sportiva
L’omologazione di Avellino-Corato sta diventando una telenovela. Dalla sospensione del match del DelMauro datato 03/11/2019 per infiltrazioni d’acqua dal soffitto al recupero del 27/11/2019 che vide prevalere i lupi. L’oggetto del contendere riguarda il pagamento della trasferta a Corato per la gara non disputata. La situazione ora è sotto i riflettori del Giudice Sportivo Nazionale oltre che oggetto di un procedimento presso la Procura Federale. Il lungo comunicato della società pugliese.
“Con il presente comunicato, la Società Basket Corato SSDRL intende chiarire la propria posizione sull’omologazione sospesa della partita contro Avellino disputata in data 27/11/2019.
Il silenzio di questi mesi era dovuto alla circostanza che il caso oltre essere soggetto al giudizio del Giudice Sportivo Nazionale, è stato sottoposto a procedimento in Procura Federale. La società intende rompere il silenzio a causa delle gravi affermazioni recenti (almeno in due occasioni) del Coach della Scandone Avellino De Gennaro; per tale condotta la società sta valutando di tutelarsi nelle opportune sedi giudiziarie.
Occorre premettere che la società riconosce pienamente il risultato sportivo della sconfitta contro i ragazzi avellinesi; ma in un sistema in cui ogni società e tesserato sono obbligati a rispettare tutti i regolamenti federali vigenti, la società ha ritenuto giusto ed opportuno presentare, a seguito della partita, istanza ai sensi dell’art. 93 Regolamento di Giustizia.
I fatti illustrati dettagliatamente dall’Avv. Pieraldo Capogna, legale che sta rappresentando la società neroverde. “In data 3/11/2019 era prevista la disputa della gara n. 3403 Serie di B maschile Girone D, tra la Scandone Avellino e il Basket Corato, presso il Palasport Giacomo Del Mauro di Avellino. Come noto, la gara non è stata disputata perchè gli arbitri accertavano l’impraticabilità del campo ai sensi dell’art. 26 R.E.G.
Pertanto, con CU Omologazione gare n. 229/2019, il Giudice Sportiva Nazionale disponeva: “la ripetizione della gara in altra data e trasmette a tal fine, gli atti al settore agonistico, dispone altresì l’obbligo per la società Avellino di corrispondere alla società Basket Corato il rimborso delle spese di viaggio al momento della ripetizione della gara ai sensi dell’art. 67 R.E. gare nonché l’obbligo di versare nuovamente l’importo dovuto per il contributo gara [art. 26 R.E. Gare, art. 67 R.E. Gare]”. In data 4/11/2019 il Basket Corato, a mezzo mail SPES, formulava alla Scandone Avellino richiesta di pagamento degli indennizzi dovuti così come stabilito ex. art. 4.4 vigenti D.O.A.; in data 16/11/2019, a mezzo mail SPES la società Scandone Avellino chiedeva alla scrivente società di “voler cortesemente comunicare Vostre coordinate bancarie, al fine di poter adempiere al rimborso di cui all’oggetto, ai sensi e per effetto degli artt. 65 e 67 R.E. (C.U. N. 229 del 06/11/2019 G.S.N. N. 47 SERIE B N. 10)”.
Dunque, in data 18/11/2019, a mezzo mail SPES, il Basket Corato comunicava le proprie coordinate bancarie. In data 27/11/2019, veniva ripetuta la gara n. 3403 Serie di B maschile Girone D, tra la Scandone Avellino e il Basket Corato, presso il Palasport Giacomo Del Mauro di Avellino. Il comma 2 dell’art. 67 R.E.G. testualmente recita: “Tale rimborso (spese della prima gara non disputata), da calcolarsi a norma dell’art.65 senza alcuna decurtazione, dovrà essere corrisposto dalla Società ospitante alla Società ospitata, all’atto dell’effettuazione del recupero o della ripetizione della gara precedentemente non disputata, o non portata a termine. La Società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dagli artt.18, 19, 49 e 53 R.G.”
Pertanto, considerato che alcun pagamento era stato effettuato entro il termine della gara dalla società Scandone Avellino, il Basket Corato, il giorno 28/11/2019 proponeva formalmente istanza ai sensi dell’art. 93 Regolamento di Giustizia chiedendo al Giudice Sportivo Nazionale di “omologare la gara n. 3403 Serie di B maschile Girone D, tra la Scandone Avellino e il Basket Corato, presso il Palasport Giacomo Del Mauro di Avellino, disputata in data 27/11/2019 con il risultato di 0-20 a favore della scrivente società”.
Con CU Omologazione n. 342 del 5/12/2019, il Giudice Sportivo Nazionale revocava: “ai sensi dell’art. 88 comma 1 R.G., il provvedimento di omologazione della gara n. 3403 del 27.11.2019 disputata tra la società Scandone Avellino e la soc. Basket Corato, con conseguente sospensione della omologazione della predetta gara riservandosi ogni eventuale provvedimento da adottare successivamente alle verifiche predisposte; all’uopo si invia separata diffida alla soc. Scandone Avellino avente ad oggetto la richiesta di fornire prova documentale del pagamento ordinato come sopra”.
Con richiesta del 9/12/2019, l’ufficio giustizia chiedeva al Basket Corato “di confermare l’avvenuto pagamento da parte della società di cui sopra, atteso che a seguito di nostra richiesta, quest’ultima ha prodotto quietanza di pagamento da voi sottoscritta in data 27.11.2019”.
Con risposta inviata a mezzo mail SPES dello stesso giorno 9/12/2019, il Basket Corato comunicava che “nessuna firma è stata apposta da nessun esponente della scrivente società in data 27/11/2019 a nessun documento; ad oggi nessun pagamento è stato ricevuto dalla scrivente società in data 27/11/2019”.
Inoltre, considerata la gravità dei fatti, il Basket Corato richiedeva “l’invio di detto documento (presunta quietanza del 27/11/2019) in modo tale che la scrivente società possa tutelarsi nelle opportune sedi” e richiedeva “di inviare tutti gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti del caso”. Pertanto, veniva ad instaurarsi procedimento presso la Procura Federale; presso la quale venivano ascoltati in due differenti sedute entrambe la società (il Presidente Marulli si è recato unitamente all’Avv. Capogna presso il Procuratore Federale di Napoli in data 8/1/2020)”.
Ad oggi la scrivente società non è in possesso del documento incriminato; ne potrà avere copia alla fine dei procedimenti federali instauratisi al fine di potersi tutelare anche nelle sedi giudiziarie oltre che federali. Le parole del Presidente Marulli: “Nei giorni scorsi sono stato contattato da alcuni giornalisti avellinesi che volevano vederci chiaro nella vicenda. Il nostro silenzio era dovuto alla massima fiducia negli organi giudiziari federali, ma non possiamo più tacere di fronte a delle informazioni false divulgate dal coach avellinese. Mi spiace si sia creata questa situazione; voglio ripetere che sul campo abbiamo meritatamente perso. Ma se ci sono delle regole tutti devono rispettarle, non solo noi. Invito il Coach avellinese De Gennaro a concentrarsi più sugli aspetti tecnici, che a sbilanciarsi pericolosamente in argomenti di cui non è conoscente diretto. Stiamo valutando come tutelarci in seguito alle sue dichiarazioni che stanno danneggiando la nostra immagine. Infine, mi sento di esprimere un mio personalissimo parere, dato che la giustizia farà sicuramente il suo corso. Da Presidente di una società seria non mi sarei mai permesso di prendere in giro tanti tifosi e giornalisti appassionati; avrei magari preferito il silenzio. E’ giusto che tutti gli addetti del settore abbiano una conoscenza oggettiva dei fatti accaduti, e non interpretazioni soggettive avanzate (tra l’altro) da soggetti che nulla sanno a riguardo (vedi dichiarazione De Gennaro). Aspetto con serenità il verdetto della Federazione”.