Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, espletata l’attività istruttoria in sede
disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS
1. – MILLESI Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l.;
2. – IZZO Armando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.
AVELLINO 1912 s.r.l.;
3. – PINI Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D.
ATLETICO TORBELLAMONACA;
TUTTI
per la violazione dell’art. 9 C.G.S., perché si associavano fra loro, al fine di
commettere una serie di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come
dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono
integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare
svolgimento e il risultato di gare del campionato nazionale di Serie B con lo scopo di
assicurarsi un vantaggio economico mediante percezione di somme di denaro da
soggetto facenti parte di organizzazioni malavitose dedite alle scommesse sulle gare in
questione. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di
ruoli;
in epoca anteriore, contestuale e successiva ai fatti evidenziati nel presente
procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di
contestazione nei capi di incolpazione di cui al presente atto, sul territorio campano;
4. – U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l., a titolo di
responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli
addebiti contestati ai propri tesserati MILLESI Francesco e IZZO
Armando;
5. – A.S.D. ATL. TORBELLAMONACA BREDA, già A.S.D. ATLETICO
TORBELLAMONACA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4,
comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
PINI Luca.
1) GARA MODENA – AVELLINO del 17/05/2014 – s.s. 2013/2014 –
Campionato di Serie “B” – risultato finale 1 – 0.
– MILLESI Francesco, IZZO Armando e PECCARISI Maurizio, tutti e tre
calciatori tesserati per la società A..S. AVELLINO 1912 s.r.l., nonché PINI Luca,
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO
TORBELLAMONACA, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima
della gara MODENA – AVELLINO del 17.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti
non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti
allo scopo sopra indicato;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti
commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda
MILLESI Francesco, IZZO Armando e PINI Luca;
– PISACANE Fabio, ARINI Mariano, CASTALDO Luigi e BIANCOLINO
Raffaele, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società A.S. AVELLINO 1912
s.r.l., nonché TACCONE Walter, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.
AVELLINO 1912 s.r.l., violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il
dovere di informare senza indugio la Procura Federale omettendo di denunciare i fatti
integranti illecito sportivo, riguardanti la gara MODENA – AVELLINO del 17.05.2014;
– La società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l.:
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. con riferimento
a quanto contestato al suo Presidente TACCONE Walter;
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2,
del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a MILLESI Francesco, IZZO Armando e
PECCARISI Maurizio, nonché ancora a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, C.G.S. per quanto ascritto a PISACANE Fabio, ARINI Mariano,
CASTALDO Luigi e BIANCOLINO Raffaele,
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti
commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda
MILLESI Francesco ed IZZO Armando;
– La società A.S.D. ATL. TORBELLAMONACA BREDA, già A.S.D. ATLETICO
TORBELLAMONACA:
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2,
del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a PINI Luca con l’aggravante di cui all’art.
7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto
calciatore e dell’alterazione del risultato della gara;
2) GARA AVELLINO – REGGINA del 25/05/2014 – s.s. 2013/2014 –
Campionato di Serie “B” – risultato finale 3 – 0.
– MILLESI Francesco ed IZZO Armando, all’epoca dei fatti calciatori tesserati
per la società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l., nonché PINI Luca, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA, violazione
dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara AVELLINO – REGGINA
del 25.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non
identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della
gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti
commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda
MILLESI Francesco, IZZO Armando e PINI Luca;
– La società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l.:
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2,
del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a MILLESI Francesco ed IZZO Armando,
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti
commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda
MILLESI Francesco ed IZZO Armando;
– La società A.S.D. ATL. TORBELLAMONACA BREDA, già A.S.D. ATLETICO
TORBELLAMONACA:
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2,
del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a PINI Luca con l’aggravante di cui all’art.
7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto
calciatore e dell’alterazione del risultato della gara