Con un’ordinanza pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, il governatore Della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto la proroga del divieto di uscire dalle abitazioni, tranne che in caso di “comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, situazioni di necessità o motivi di salute”, fino a martedì 14 aprile 2020. L’atto firmato da De Luca e pubblicato sul Burc proroga le disposizioni contenute nell’ordinanza numero 15 del 13 marzo 2020 che aveva efficacia fino alla data di oggi, 25 marzo.
Si è ritenuto prorogare le disposizioni “considerato che la situazione sussistente ad oggi sul territorio regionale, quale rappresentata dai report ufficiali dell’Unità di Crisi regionale, registra un numero di contagi, alla data del 24 marzo 2020, pari ad oltre n.1194 unità” e che “gli studi epidemiologici pervenuti dall’Unità di Crisi dimostrano la sussistenza di un trend di crescita lineare dei pazienti positivi”. Inoltre “l’Unità di Crisi ha segnalato che si rende necessario, anche in concomitanza con il ritorno di temperature rigide, protrarre le misure adottate con la citata ordinanza n.15 al fine di minimizzare la possibilità di ulteriori, probabili, spread diffusivi del virus per almeno ulteriori 20 giorni”. Vengono prorogati anche gli effetti dell’atto di chiarimento numero 6 del 14 marzo, con il quale la Regione Campania vietava l’attività sportiva anche se assunta in forma individuale in quanto “non compatibile con il contenuto dell’ordinanza”.
ORDINANZA n. 23 del 2 5/ 03/2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA; PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all’art.1, dispone: – al comma 1, che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti con le modalita’ previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”; – al comma 2 che, “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: k) chiusura o limitazione dell’attivita’ degli uffici pubblici, degli esercenti attivita’ di pubblica utilita’ e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, specificamente individuati; l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessita’ sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorita’ competente; n) sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’ e di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita’ di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3”;
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Il Presidente
VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
VISTI l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e, al di fuori di dette ipotesi, non è consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o dimora;
VISTA l’ordinanza n.15 del 13 marzo 2020, con la quale, sulla base della situazione epidemiologica registrata alla detta data dall’Unita di crisi regionale e dei comportamenti rilevati dalle Forze dell’Ordine e dai mass media, di diffusa violazione dell’obbligo di determinare situazioni di affollamento nelle strade e luoghi pubblici, è stato disposto che :
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“Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
2. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. 3. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: – nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; – nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi”. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro. 5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL e l’obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. 6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro (omissis)”;
VISTO l’atto di chiarimento n.6 del 14 marzo 2020, nel quale si rappresenta, ulteriormente: – “ che, nonostante l’adozione delle rigide misure sopra descritte, è stato segnalato e documentato dalle immagini tv e notizie Ansa che numerose persone continuano a riversarsi sui lungomare, sulle spiagge, strade ed altri spazi aperti della regione, per finalità ricreative e/o sportive in attività che, in quanto itineranti e protratte nel tempo, risultano insuscettibili di concreto monitoraggio e controllo da parte delle Forze dell’Ordine anche al fine di assicurare l’effettivo rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro; – che le descritte condotte, anche ove assunte in forma individuale, creano di fatto situazioni di assembramento o comunque di affollamento, stante l’impossibilità di contingentamento dell’accesso ed espongono al rischio incontrollato di contatto e, quindi, di diffusione del contagio; – che si registrano, altresì, notizie di riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e di feste presso locali pubblici o aperti al pubblico, che costituiscono parimenti occasioni incontrollate di diffusione del
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contagio, peraltro configuranti fattispecie già rientranti nei divieti imposti con la richiamata ordinanza n. 15 del 13.3.2020; – che i dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020, dai presidi sanitari all’uopo preposti, dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione; – che la situazione attuale impone di adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del possibile rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni allo stato idonee a fronteggiare l’emergenza, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente(omissis)”;
CONSIDERATO
-che la citata ordinanza n.15 del 13 marzo 2020 ha efficacia fino alla data odierna;
– che la situazione sussistente ad oggi sul territorio regionale, quale rappresentata dai report ufficiali dell’Unità di Crisi regionale registra un numero di contagi, alla data del 24 marzo 2020, pari ad oltre n.1194 unità;
– che gli studi epidemiologici pervenuti dall’Unità di Crisi dimostrano la sussistenza di un trend di crescita lineare dei pazienti positivi;
– che con nota prot. 985 di data odierna l’Unità di Crisi ha segnalato che si rende necessario, anche in concomitanza con il ritorno di temperature rigide, protrarre le misure adottate con la citata ordinanza n.15/2020, al fine di minimizzare la possibilità di ulteriori, probabili, spread diffusivi del virus per almeno ulteriori 20 giorni ;
– che ricorrono, pertanto, le condizioni di estrema necessità ed urgenza che impongono di assicurare, sul territorio regionale, la persistenza delle misure di prevenzione e contenimento del rischio adottate con la menzionata ordinanza n.15/2020;
– che pertanto occorre prorogare il divieto di uscita al di fuori dei casi strettamente indispensabili, sancito dall’Ordinanza n.15/2020 e successivamente precisato con il chiarimento n.6 del 14 marzo 2020, sopra citato;
– che per effetto dell’ordinanza n.15/2020 si è registrata una riduzione delle uscite non consentite rispetto a quelle sussistenti alla data di adozione della detta ordinanza, come testimoniano anche i servizi radio-televisivi;
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– che, in particolare, la circolazione indiscriminata che veniva rilevata come pressochè generalizzata sul territorio regionale alla data di adozione dell’ordinanza n.15 e del relativo chiarimento risulta oggi maggiormente circoscritta e localizzata in taluni comuni e/o quartieri;
– che, pertanto, salva l’esigenza di prorogare tutte le misure preventive disposte dall’ordinanza n.15/2020 e dal relativo atto di chiarimento, risulta congruo disporre la rimodulazione di quella consistente nell’isolamento domiciliare conseguenziale alla violazione del divieto di uscita, attraverso la previsione che detto isolamento domiciliare venga applicato, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione dei divieti e del conseguenziale livello di rischio di contagio, dal competente Dipartimento della ASL di appartenenza;
– che al contempo risulta altresì necessario, al fine di non vanificare gli effetti sin qui conseguiti, raccomandare ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle zone del territorio comunale ove continui a registrarsi presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; RILEVATO che l’art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 stabilisce che “ 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche’ i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’; VISTO l’art.5, comma 4 del DPCM 8 marzo 2020, a mente del quale “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
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RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate emana la seguente ORDINANZA
1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. 2. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: – nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; – nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi. 3. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii. 5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. 6. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.
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7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.