Stop all’ordinanza-ingiunzione: «il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi». Se l’amministrazione non notifica in modo tempestivo al proprietario del veicolo il verbale per l’infrazione al codice della strada non puoi poi multarlo perché non ha comunicato alle autorità chi era al volante dell’auto al momento della violazione addebitata, ad esempio l’eccesso di velocità rilevato da strumenti di accertamento elettronico. Tale principio emerge dall’ordinanza 26964/16, pubblicata il 23 dicembre dalla sesta sezione civile della Suprema Corte che si riporta. Accolto il ricorso dell’automobilista: stop all’ordinanza-ingiunzione notificatagli dalla prefettura violazione dell’articolo 126 bis Cds, la disposizione sulla patente a punti che in caso d’inosservanza prevede una sanzione da 284 a 1.133 euro. E ciò perché l’ente impositore, ad esempio il Comune, può pretendere che il proprietario del veicolo renda note le generalità del trasgressore soltanto quando notifica in modo tempestivo il verbale di accertamento dell’infrazione sottesa: va infatti dato rilievo «al ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’articolo 201 Cds (novanta giorni, nda) e la notifica effettiva». Diversamente, come riconoscono gli stessi “ermellini”, non si può esigere che il titolare del veicolo ricordi chi fosse alla guida dell’auto il giorno in cui la macchina è stata multata. Insomma: la tempestività della contestazione serve a porre il destinatario in condizioni di difendersi e in caso di tardività va invece esclusa la sussistenza dell’obbligo.