In seguito alla pubblicazione mediatica di attacchi gratuiti alla territoriale Pro Loco, derivanti da ceppi infuocati del Gruppo Consiliare di Opposizione del Comune di Cimitile, si rende noto che: Premesso, che, la Pro Loco – è autonoma, apartitica e senza scopo di lucro – ha come oggetto sociale: a) La tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari e delle risorse di interesse artistico e storico presenti sul territorio, compreso la realizzazione e/o la gestione di biblioteche e musei; b) La tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e del territorio; c) La promozione e realizzazione di corsi di formazione professionale; d) L’assistenza ai lavoratori, ai turisti, agli emigranti ed agli immigrati; e) La vigilanza sul prodotto turistico; f) Lo svolgimento di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali. La Pro Loco può: a) Predisporre programmi di sviluppo socio economico; b) Organizzare, in proprio o per conto del Comune e di altri organismi pubblici e privati, feste, spettacoli, convegni e manifestazioni culturali; c) Gestire ostelli, strutture turistiche, gastronomiche e ricettive; d) Promuovere iniziative tese alla ricerca ed alla divulgazione delle tradizioni popolari; e) Promuovere missioni e visite di studio e di lavoro di operatori tecnici in Italia e nel mondo; f) Organizzare, anche mediante l’impiego di sistemi telematici e virtuali (Internet ed altri), mostre, fiere ed esposizioni per la diffusione dei prodotti locali nel mondo; g) Porre la propria struttura e la propria esperienza al servizio degli enti pubblici e privati; h) Svolgere attività editoriale ed ogni attività attinente e pertinente, mediante pubblicazioni di qualsiasi genere e la distribuzione anche per corrispondenza di libri, giornali, riviste, pubblicazioni in genere e materiale connesso ed affine; i) Effettuare campagne pubblicitarie e promozionali a favore del paese, nonché di relazioni pubbliche, di ricerche qualitative e quantitative di mercato, ivi incluse le strategie di comunicazione e di strumenti atti a creare, modificare e/o migliorare un’immagine;
j) Assumere incarichi per la preparazione e la realizzazione di campagne pubblicitarie, di conferenze, manifestazioni ed ogni altra attività atta alla divulgazione di qualsiasi genere di iniziativa turistica, commerciale, industriale ed editoriale; k) Promuovere e gestire corsi di formazione professionale con particolare riferimento alla progettazione integrata; l) Promuovere interscambi culturali, scientifici in Italia ed all’estero; m) Svolgere attività commerciale, in ottemperanza a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 460/97, adeguando eventualmente la relativa contabilità fiscale alle norme in vigore; n) Aderire ad organismi di categoria e ad altri con finalità similari e che promuovono la cultura ed il turismo in Italia ed all’estero, nonché ad associazioni naturalistiche ed ambientalistiche; o) Esercitare attività turistiche, ricettive e di turismo sociale, ai sensi dell’art. 10 della legge 17 maggio 1983 n. 217, ed in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, organizzando viaggi, vacanze e circuiti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111, nonché ai sensi del comma 3 dell’art. 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e modificato dall’art. 5 del Dlg. 460/97; p) Assumere incarichi da enti pubblici e privati per la gestione di beni culturali, architettonici, ambientali, ecc. q) Promuovere il movimento turistico interno ed internazionale, ed in particolare modo quello a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo e ricreativo, con la partecipazione a mostre e fiere in Italia ed all’estero; r) Sviluppare il turismo giovanile, promuovendo anche viaggi a scopo ricreativo ed istruttivo; s) Favorire l’istituzione di centri di vacanza, campeggi, colonie, ecc. che pratichino condizioni accessibili alle categorie meno agiate; t) Provvedere e concorre a studi, di carattere generale e particolare, sul turismo sociale; u) Assumere ed assecondare ogni utile iniziativa per l’attuazione di attività turistiche sia in Italia che all’estero, per l’impiego del tempo libero dei cittadini, con particolare riguardo alle ferie annuali; v) Promuovere ed incrementare, con apposite forme, il risparmio organizzato per le vacanze ed il turismo, anche attraverso la formazione del credito e la emissione di Card per godere di benefici propri ed offerti da altre associazioni ed organizzazioni similari; w) Favorire i viaggi turistici in Italia di stranieri e di connazionali residenti all’estero, anche al fine di incrementare e sostenere il “turismo di ritorno”;
x) Stipulare contratti, convenzioni, rappresentare gli associati, designare rappresentanti e delegati presso enti, istituiti ed organismi pubblici e privati; y) Fornire l’assistenza ai lavoratori, ai turisti agli emigranti ed agli immigrati; Così esplicitati i punti cardine della Carta Statutaria della Pro Loco, braccio operantis delle Amministrazioni locali, si rende noto l’impegno che da anni l’ente ha profuso, nei confronti delle amministrazioni che si sono succedute, tenendo ben presente quali fossero gli obiettivi ultimi del processo di sviluppo di una comunità, agli albori del suo successo. In altri termini nel conciso periodo in cui la precedente amministrazione ha governato il paese, la Pro Loco ha coadiuvato in maniera fattiva l’organismo, ai fini di: • Gestione dei proventi delle indennità di carica amministrativa, devoluti al sociale, con l’istituzione di una Commissione ad hoc; • Manifestazioni di carattere sociale e culturale, della Pro Loco, con la diretta partecipazione degli amministratori e utilizzo per oltre quindici giorni delle Basiliche Paleocristiane; • Visite guidate, richieste dall’amministrazione, talvolta finanziate dalle umili casse della Pro Loco (con esclusione al fondo della commissione); • E altri eventi organizzati per promuovere l’aggregazione sociale. Inoltre, le leggi nazionali e regionali che regolamentano le Pro Loco (per coloro che non sono a conoscenza) sono: Legge 4 marzo 1958, n°174 – D.M. 7 gennaio 1965 – Legge 17 maggio1983, n°217 – Legge 29 marzo 2001, n°135 – Legge Regionale 8 agosto 2014 – Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della Legge Regionale 8 agosto 2014 n°18; Le Pro Loco d’Italia, stringendo protocolli d’intesa con gli enti statali, sono riconosciute dal MIUR, con protocollo del 1° febbraio 2018, dal MIBACT, del 8 novembre 2017, dal MIPAAF, del 15 settembre 2017, dal ANCI, del 19 aprile 2018, dal UNICEF, del 4 maggio 2018 e accreditata presso l’UNESCO come consulente del Comitato Intergovernativo dal giugno 2012. La Pro Loco di Cimitile, iscritta al registro nazionale di Promozione Sociale, legge 383 del 7 dicembre 2000, fa fede a questi articoli per l’utilizzo delle strutture pubbliche: • Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali. 3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati. • Art. 32 (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali) 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale;». 3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000. 4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato. Pertanto, presa visione del gratuito attacco da parte del firmatario dell’atto, Socio Onorario di diritto, dell’ente sottoposto a spasmodica critica, si procede con l’attenzionare al Collegio dei Probiviri, l’accaduto. Quest’ultimo valuterà l’eventuale destituzione del membro, i cui fini appaiono non esser conformi ai principi cardine della Carta Statutaria e del Regolamento interno della Pro Loco. Per ciò che concerne l’apporto dato dalla Pro Loco allo sviluppo sociale, culturale, artistico ed economico, si rimanda all’opinione della Comunità tutta, che ha mostrato in questi mesi un elevato livello di gradimento, partecipazione ed interesse, rispetto alle molteplici attività e manifestazioni, organizzate, senza secondi fini, dalla Pro Loco e dall’Amministrazione in carica.