Mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 19, presso il Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile, nell’ambito del programma della XXII edizione del Premio Cimitile, si terrà il convegno dal tema “Questioni sul fine vita. Contaminazioni tra società secolarizzate, cristianesimo, scienza medica ed epistemologia giuridica”.
L’evento, curato dell’Ordine degli Avvocati di Nola, sarà arricchito dalle testimonianze di Beppino Englaro, il papà di Eluana, scomparsa il 9 febbraio 2009 dopo diciassette anni di vita trascorsi fra la vita e la morte, e di Wilhelmine Schett, chiamata Mina Welby, co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni, moglie di Piergiorgio, morto il 20 dicembre 2006, affetto da una malattia degenerativa, la distrofia muscolare, e pioniere della battaglia per l’eutanasia legale e per il diritto al rifiuto dell’accanimento terapeutico in Italia.
Il seminario sarà aperto dagli indirizzi di saluto del Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Nola, Avv. Francesco Urraro, e dal Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Dott. Felice Napolitano.
Coordinatore e moderatore sarà l’avv. Giuseppe Boccia, Direttore Generale della Scuola Bruniana. Ad introdurre i lavori la dott.ssa Edda Napolitano del Foro di Nola.
Il tema sarà discusso da: il Prof. Aldo Masullo (Professore Emerito di Filosofia morale, Università degli Studi di Napoli FedericoII), la Dott.ssa Francesca Girardi (Biogiurista, Membro direttivo della Consulta di Bioetica Onlus), il Dott. Mario Riccio (Dirigente Medico presso l’Ospedale di Cremona, Consiglio Direttivo della Consulta di Bioetica di Milano, Fondatore di ALdES, Associazione Laica di Etica Sanitaria) il Prof. Antonello Crisci (Professore Associato di Medicina Legale e Bioetica, Università degli Studi di Salerno), il Dott. Eduardo Savarese (Magistrato del Tribunale di Nola, già Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale, Scrittore), Don Salvatore Purcaro (teologo, della diocesi di Nola) e il Dott. Giuseppe Alterio (Presidente Cellula Luca Coscioni di Napoli).
Al termine del dibattito, ci saranno alcune letture: un passo tratto da Ocean Terminal, di Piergiorgio Welby, Francescoantonio Nappi, il Demiurgo e Lettera di Eluana Englaro ai genitori, il Demiurgo.
Dopo l’evento sul testamento biologico del 28 aprile scorso, l’Ordine Forense di Nola ritorna sul tema del fine vita con un nuovo confronto a più voci, ancora una volta giuristi, teologi, medici e filosofi, cercheranno di trovare le parole giuste per rispondere agli interrogativi che questo delicato argomento inevitabilmente suscita.
«La tematica del “fine vita” eticamente sensibile è ricca di mille implicazioni» – dichiara il Presidente del Consiglio Forense di Nola, avv. Francesco Urraro, che sottolinea – «Oggi in Italia non esiste una normativa che regoli il testamento biologico. Allo stato sono gli artt. 13 e 32 della Costituzione che conferiscono al singolo cittadino la facoltà di decidere a quali trattamenti sanitari sottoporsi. Gli esiti delle vicende giudiziarie Welby ed Englaro hanno confermato l’esclusiva applicazione del dettato costituzionale».
«Al di là delle nostre sensazioni sulla morte e sulle gravi malattie, ci si interroga su chi fissa il limite degli interventi», continua il Presidente Urraro, «di fronte a disposizioni che diventano complesse, esiste solo la legge n. 38/2010 che fissa la linea guida per la sedazione palliativa e che dovrebbe garantire a pazienti terminali, per i quali non sono più possibili le cure, la possibilità di “sedazione palliativa profonda continua”.
L’articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
«La discussione sul testamento biologico, l’eutanasia e in generale sul diritto delle persone all’autodeterminazione e quindi sulla possibilità di concedere ex lege la facoltà di scegliere se rifiutare le cure o decidere di mettere fine alla propria esistenza, nel nostro Paese si apre e si chiude ciclicamente» ricorda il Direttore della Scuola Bruniana, avv. Giuseppe Boccia, «una discussione legata esclusivamente al risalto mediatico di alcune tragiche storie individuali, l’ultima delle quali, in ordine di tempo, è quella di Davide Trentini, morto il 13 aprile scorso in seguito a una procedura di suicidio assistito in Svizzera, che ha fatto seguito a quella di fine febbraio, che ha riguardato Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e, prima ancora, alle storie dolorose di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro, senza che si riuscisse mai ad apportare cambiamenti significativi alla legislazione sui temi del fine vita».
Tante storie diverse eppure tutte così dolorosamente uguali, che però non sono state sufficienti a far approvare in Italia una normativa su questa materia. Solo di recente la discussione sul testamento biologico è giunta in Parlamento. Sul tavolo c’e anche la questione dell’eutanasia e del fine vita. Tutti temi che saranno oggetto del convegno nolano.
«Il dibattito si prefigge lo scopo di sottoporre alla riflessione giuridica la disciplina della disponibilità di sé in materia di fine vita, soffermandosi in particolare sulla valenza da tributarsi alle disposizioni anticipate di trattamento», sottolinea la dott.ssa Edda Napolitano, che aggiunge: «Nella disamina relativa al cosiddetto testamento biologico non si può non meditare sull’eteronomia del rapporto tra autodeterminazione e soggetto agente e sulle implicazioni etiche e religiose che la problematica reca seco. Sempre più complesso risulta il coniugo tra posizioni paternalistiche e possibilità adeguatrici del fenomeno successorio. Nella successione mortis causa, il fenomeno successorio trova giustificazione nella morte del soggetto e consiste nel trasferimento dei diritti del de cuius ad altri soggetti. Il testamento, unico strumento negoziale riconosciuto ai privati per disporre del proprio patrimonio nel periodo successivo alla morte, è negozio giuridico unilaterale ma eminentemente personale, in quanto non risulta possa essere compiuto da un rappresentante. Con la novazione vaticinata dalle D.A.T. il bene oggetto dell’atto volitivo esula non solo dalla natura strettamente patrimoniale che l’art. 1174 del c.c. vorrebbe per ogni atto negoziale, ma anche alla necessarietà dell’ intervento del terzo, in particolare l’operatore sanitario e il fiduciario. Risulta allora, necessario riflettere sulla sua assorbibilità nell’ordinamento giuridico».