La soluzione ci sarebbe con l’applicazione della legge dello Stato e delle ultime direttive della Regione Campania con l’affidamento del servizio idrico integrato. Tale scelta metterebbe finalmente la parola fine all’annosa vertenza dei lavoratori prima CGS e attualmente ASIDEP.
di Saverio Bellofatto
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) ha istituito il servizio idrico integrato demandando le Regioni all’attuazione dello stesso. Lo scorso 28 aprile il Presidente della Regione Campania De Luca, anche commissario straordinario per la gestione delle risorse idriche, ha affidato inizialmente per cinque anni, alla società Alto Calore SpA la gestione del servizio idrico integrato.
Entro tempi brevissimi, il gestore dovrebbe rilevare le reti, gli impianti e il personale. In questo riassetto, come già attuato nella Regione Basilicata, dovrebbe rientrare anche la depurazione industriale.
In provincia di Avellino l’ASI, attraverso le partecipate, si occupa di depurazione e distribuzione idrica ai dieci nuclei industriali, di cui nove ricadenti nell’area del cratere e il nucleo industriale di Pianodardine dove viene effettuata gestione di rete idrica e una stazione di sollevamento reflui che invia i liquami al depuratore dell’Alto Calore. Ormai è nota la vicenda della depurazione in Irpinia, e del fallimento del CGS a cui seguirà quello dell’ASIDEP che attualmente fornisce il servizio. La cattiva gestione, una convenzione capestro, lo spreco delle risorse ha portato al gravissimo indebitamento delle due partecipate con socio unico l’ASI.
Questo è il contesto che vede i 56 dipendenti da anni lavorare in un clima di incertezze e di mancate corresponsioni di salario e contributi.
Basti pensare che, i commissari giudiziali del fallimento CGS debbono ai lavoratori oltre un milione di euro per stipendi e tfr, senza considerare che per oltre 10 ani gli stessi hanno lavorato in regime di solidarietà con decurtazioni salariali fino al 40%.
L’ASIDEP sta ripercorrendo la stessa strada. Ad oggi la società deve corrispondere tre stipendi e il flex bonus previsto dal welfare. Trattandosi di servizio di pubblica utilità le maestranze non possono fermare il servizio che potrebbe provocare un disastro ambientale. Decine di tavoli in Prefettura, alla Provincia di Avellino ad oggi non hanno portato a nulla. Sicuramente le colpe di tale “scatafascio” vengono da lontano, ma è dovere delle attuali dirigenze arrivare ad una soluzione condivisa e definitiva.
In Italia, il referendum del 2011 per l’acqua pubblica con il 95% di SI ha affermato il principio che questa importante risorsa deve rimanere sotto il controllo pubblico ed è per questo che anche in Irpinia bisogna fare delle scelte precise e definitive.
A tal proposito giunge l’affidamento del servizio idrico alla società Alto Calore da parte della Regione Campania.
D’altronde, i depuratori ASI sono già da anni che servono alcuni comuni prossimi alle aree industriali e il servizio potrebbe essere ulteriormente esteso, con notevole risparmio per gli Enti, per le aziende e per i cittadini con una maggiore tutela per ambiente e territorio.
Visto che, ogni altra soluzione si è arenata nelle diatribe politiche e private sarebbe auspicabile convogliare già da subito la gestione di acqua e depurazione all’affidatario del servizio idrico integrato, tra l’altro previsto proprio dal DLGS 3 aprile 2006.
In particolare l’art. 172 del decreto recita:
Gestioni esistenti
1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori
soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.