Il decreto-legge n. 25 del 2021, a causa del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, oltre a differire i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste maggio – giugno e spostate al prossimo 3 e 4 ottobre, dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15, e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali.
Tra le principali novità in materia elettorale introdotte dal provvedimento in commento, si segnalano le seguenti:
Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell’ambito delle operazioni elettorali dell’anno 2021. La norma, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nell’ambito delle operazioni di votazione in questione, consente di presentare l’atto di designazione dei rappresentanti della lista presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente.
La norma dispone che per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, a condizione:
1) che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;
2) che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non siano rispettate le due percentuali, in analogia a quanto disposto dalla citata disposizione del TUEL, l’elezione è nulla. Inoltre si stabilisce che per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) che non esercitano il diritto di voto. La disposizione scomputa gli elettori iscritti all’Aire ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.
Si tratta di una novità importante in quanto l’inclusione nelle liste elettorali di cittadini residenti all’estero fa sì che, specie nei comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, si renda arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.