Con DPCM del 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale.
In particolare, come previsto dalla lettera a), sono sospese tutte le attività produttive diverse da quelle individuate nell’allegato 1.
Le attività selvicolturali (cod. Ateco 02) si intendono dunque sospese fino al 3 aprile 2020
Si intendono, inoltre, sospese anche tutte le attività selvicolturali compreso lo svolgimento di tagli boschivi per autoconsumo (art. 31 comma 14 del Regolamento regionale n°3/2017 e ssmmii) eseguite da imprese agricole con codice Ateco 01 e da altri soggetti privati.
Come previsto dal comma 4 del DPCM, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione (chiusura dei cantieri) entro il 25 marzo 2020.
Inoltre, come previsto dalla lettera d) del DPCM, restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.