Al fine di rendere piena, oggettiva e trasparente espressione elettiva, al fine di evitare qualsivoglia distorsione della libertà e qualsivoglia manipolazione del voto, ciò in preghiera soprattutto ai Presidenti di seggio attraverso questo articolo educiamo l’elettore forinese riguardo all’Uso vietato di telefonini ed apparecchi elettronici nelle cabine di voto. Ecco quanto stabilisce il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 80 del 4 aprile 2008, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, stabilisce all’articolo 1, comma 1, che “Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Al riguardo, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione invita l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali – unitamente ai citati documenti – saranno restituite all’elettore dopo l’espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione. Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro. La normativa, che rappresenta il punto di arrivo delle direttive contenute nelle circolari ripetutamente emanate negli anni scorsi dal Ministero dell’interno, ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del cd. “voto di scambio”, inibendo all’elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto. I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere, in modo visibile, all’interno di ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso contenente il divieto, stabilito dal predetto decreto legge, di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, del seguente tenore: “NON SI POSSONO INTRODURRE ALL’INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI. CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO E’ PUNITO CON L’ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L’AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96”. Il rispetto del divieto dovra’ essere garantito attraverso l’esercizio delle sue funzioni da parte del presidente dell’ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall’articolo 44 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio. DANIELE BIONDI