(Riceviamo E Pubblichiamo) Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (articolo 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56). Facendo un semplice calcolo per stabilire la quota rosa risulta che in presenza di una giunta composta da 4 assessori + il sindaco = 5 membri x 40% = 2 assessori di sesso femminile almeno. Nel calcolo degli assessori va incluso anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere (Circolare Ministero dell’interno n. 6508 del 24 aprile 2014). Bene. E allora, come si spiega che il Sindaco di Forino dimessosi il 2 settembre scorso, spinto da chi o da cosa, ritira le dimissioni e con Decreto Prot. N. 4933 del 21 settembre 2016 nomina una nuova giunta, con la presenza di una sola donna e non due, in violazione a tale legge? Perché ha violato la legge pur avendo 5 donne in consiglio comunale? Perché non ha contattate nessuna delle due consigliere donne del mio gruppo di minoranza? Mi chiedo, chi è tenuto a verificare che le norme vengano rispettate e non lo fa? Certo, se si ritiene che una giunta non sia legittima per questo o per quel motivo si può sempre far ricorso al Tar della propria Regione. Ma dico, è normale che un consigliere comunale per far applicare la legge deve incaricare un legale impegnando di tasca l’onorario e le spese per presentare il ricorso davanti al TAR? Credo che, in mancanza di un controllo sulla legittimità dell’atto da parte del Segretario Comunale, dovrebbe essere il PREFETTO a controllare che il Sindaco non abbia adempiuto al una norma di legge circa la parità di genere nella composizione della giunta pur avendo in consiglio comunale la presenza femminile per poterlo fare. La nomina degli assessori viene trasmessa in Prefettura, quindi gli Uffici avendo tutti i dati del consiglio comunale sia per numero sia per sesso, potrebbero effettuare un banale controllo per verificare se la composizione della giunta rispetta l’articolo 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56. Eppure a quanto pare questo non avviene. E poi mi chiedo: sono legittimi gli atti di una giunta nominata in violazione ad una disposizione di legge? I giudici del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 406/2016, concludono, che non si può nemmeno giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione che ha espresso il sindaco. In quella sentenza c’è anche una raccomandazione ai sindaci: se venite a dirci che avete provato a cercare inutilmente donne da nominare dovete dimostrarcelo con «adeguata attività istruttoria», non basta giustificarsi «soltanto comprovando la rinuncia di due consigliere elette». E’ proprio ciò che in maniera alquanto goffa ha fatto il Sindaco che nel citato decreto di nomina ha inserito una frase che testualmente recita : “Dato atto che non risulta possibile garantire del tutto il principio sancito dal citato art.46 di pari opportunità tra donne e uomini, non avendo riscontrato la disponibilità delle diverse persone contattate”. A questa ingiustificata presa di posizione da parte del Sindaco, il gruppo di opposizione della lista “Masaniello Sindaco” nel quale figurano due donne, presenterà ricorso nelle sedi opportune per l’annullamento del decreto emesso in palese violazione alla legge. (Gerardo Masaniello Capogruppo dell’opposizione al Comune di Forino)