Sembra ormai essere stata rimarcata , da parte di più componenti delle tre liste in lizza per le elezioni forinesi, la netta linea inerente al divieto di introduzione da parte dell’elettore del telefonino o apparecchio elettronico nelle cabine elettorali. Come ci spiegano questa non e’ un’imposizione, ma la massima espressione di tranquillità democratica , verso le persone che saranno libere di esprimere nella totale volontà il voto libero . Massime autorità di tutela , saranno i Presidenti di seggio che avranno obbligo come detta la legge di chiedere ad ogni elettore se e’ in possesso , il cellulare, il quale , se portato al seguito dovrà essere depositato con registrazione di consegna e ritiro. Qualora l’elettore celi l’apparecchio , dichiarando il fatto di non averlo, quantunque fosse scoperto e’ passibile di denuncia in flagranza di reato con pene molto aspre e severe. Dunque meglio organizzarsi prima, o rimanere direttamente telefoni ed apparecchi elettronici a casa. Ecco la legge in pillole: il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 80 del 4 aprile 2008, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, stabilisce ALL’ ART 1, COMMA 1, che “Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Al riguardo, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione invita l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali – unitamente ai citati documenti – saranno restituite all’elettore dopo l’espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione. Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l’arresto in flagranza ed una pena da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro. DANIELE BIONDI