a cura del Dr. Fedele Valentino (Commercialista e revisore contabile)
Fino al prossimo 17 dicembre 2020 non è più necessario presentare l’ISEE per accedere alla sospensione del mutuo prima casa. Si possono ottenere 18 mesi di sospensione anche nel caso in cui siano state utilizzate precedenti moratorie, a condizione che il mutuo stesso risulti in ammortamento da almeno tre mesi. Possono accedere alla misura anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% a causa del Coronavirus. Una volta presentata la domanda, parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti.
.Se è tutto posto entro due mesi circa dalla domanda si attiva la sospensione
Vediamo adesso quali eventi danno diritto a chiedere la sospensione del mutuo, partendo dalle novità:
1) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
2) Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito:
3) Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus: questo si applica solo fino al prossimo 17 dicembre 2020.
4) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono, erano già previsti dalle precedenti regole.
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:
1) l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
2) il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
3) il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta.
Se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
In caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti(l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).La sospensione può arrivare al massimo a 18 mesi (quini, in parole molto semplici, non si pagano le rate del mutuo per un anno e mezzo).