Il Diritto per Tutti. Come difendersi in caso di una multa per eccesso di velocità? VIDEO

Il Diritto per Tutti. Come difendersi in caso di una multa per eccesso di velocità? VIDEO

Il Diritto per Tutti. Come difendersi in caso di una multa per eccesso di velocità? VIDEO
a cura dell’avv. Vincenza Luciano
Le fotografie scattate da apparecchiature «debitamente omologate» possono essere utilizzate come prove per determinare il rispetto dei limiti di velocità.
L’omologazione e l’approvazione di tali apparecchiature sono due cose diverse. Se l’apparecchiatura (autovelox o tutor non fa differenza) non è omologata la multa è nulla. Non basta quindi la semplice “approvazione” ministeriale dell’autovelox, ma è necessaria la sua omologazione.
La multa dell’autovelox è nulla anche quando manca la “taratura” degli strumenti utilizzati. Il certificato di taratura deve essere esibito al cittadino che lo richieda prima di avviare il ricorso contro la multa. Durante il giudizio, l’amministrazione deve depositare l’originale o la copia autentica; in difetto di tale produzione, la multa si ritiene nulla.
Attenzione però. Non è sufficiente che l’autovelox risulti tarato almeno una volta all’anno: il verbale è valido  solo se indica la data dell’ultima taratura.
In città la multa deve essere sempre contestata immediatamente, pena la sua nullità.
Sulle strade urbane principali a scorrimento e sulle strade extraurbane secondarie la multa deve essere contestata immediatamente al trasgressore, così come in città, a meno che il tratto di strada non sia stato individuato da un’ordinanza del Prefetto nella quale si autorizza la contestazione differita.
Sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade l’autovelox può essere fisso, senza contestazione immediata. Al fine di verificare l’esattezza della contestazione il verbale, però, deve indicare gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione del dispositivo.
L’autovelox deve essere presegnalato con un cartello. Il cartello deve indicare se il «controllo elettronico della velocità» avviene con rilevamento della velocità fissa (autovelox tradizionale) o media (tutor). L’avviso deve essere posto con adeguato anticipo in modo da evitare frenate improvvise delle auto. Esiste, poi, una distanza massima tra cartello e autovelox che è di 4 chilometri; superato tale limite la multa non può più essere elevata. Inoltre il cartello deve essere sempre in buon stato di manutenzione: non può essere coperto da altri cartelli o dalla vegetazione o da scritte vandaliche.
Affinché la contestazione sia valida, inoltre, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità sulla strada.
La polizia, poi, non si può nascondere dietro la vegetazione o con autocivetta per garantire l’obbligo di trasparenza.
Come si contesta una multa per eccesso di velocità?
O con il ricorso al Prefetto o con quello al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto è gratuito e può essere esperito entro 60 giorni dal ricevimento della multa. Non richiede la presenza di un avvocato e si svolge senza un’udienza (a meno che il ricorrente non richieda di essere ascoltato personalmente). Si propone con un atto spedito con raccomandata a.r. alla polizia che ha elevato il verbale o direttamente al Prefetto.
Il ricorso al Giudice di Pace, che va invece presentato entro 30 giorni e non richiede necessariamente l’avvocato, è invece a pagamento (il costo del contributo unificato è a carico del ricorrente) e può richiedere anche più di un’udienza (cfr. https://www.laleggepertutti.it/278814_autovelox-come-difendersi).
Tuttavia va segnalata l’installazione di nuovi rivelatori di velocità. Sono 32, presto diventeranno 38, prevalentemente al Nord. Sono gli Scout Speed. Sono terribili perché per legge sono gli unici controlli di velocità che possono non essere presegnalati e visibili.
Tempi sempre più duri per gli automobilisti indisciplinati.
E comunque ricordiamo che chi va piano va sano e va lontano! Guidare con prudenza al di là dell’autovelox può salvarci la vita.