La legittima difesa è una causa di giustificazione del reato. Come lo stato di necessità, il consenso dell’avente diritto, l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. È disciplinata dall’art. 52 c.p.
Si tratta di una situazione che legittima un comportamento che, altrimenti, costituirebbe reato.
L’art. 52 c.p. prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
La difesa è legittima in presenza dei seguenti presupposti:
l’assoluta indispensabilità di commettere il fatto per difendersi;
la tutela di un diritto proprio o altrui;
il pericolo attuale dell’offesa ingiusta;
la proporzionalità tra difesa e offesa, da intendersi riferita ai beni giuridici in gioco e non ai mezzi utilizzati.
Nel 2006 e’ stato introdotto un ulteriore comma all’articolo in questione prevedendo che, nei casi di violazione di domicilio, la proporzionalità di cui abbiamo appena parlato si presume quando, chi si trova legittimamente in quel luogo, utilizza un’arma (legalmente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, ovvero per difendere i propri o gli altrui beni, se vi è pericolo di aggressione.
Il 26 aprile 2019 è entrata in vigore una nuova legge che ha ulteriormente innovato la legittima difesa.
Due sono state le novità introdotte.
A proposito di violazione di domicilio (da intendere in senso allargato, anche ufficio, azienda, negozio) la difesa sarà «sempre» legittima se posta in essere per respingere un’intrusione violenta, o con minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Viene quindi considerata legittima difesa la condotta del padrone di casa che impugni le armi per difendere sé o casa propria, ma purché successiva a un’aggressione domiciliare che metta in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
Se invece l’arma viene impugnata per difendere il proprio patrimonio come nel caso in cui il ladro si impossessa dei soldi nella cassaforte o dei gioielli la legittima difesa scatta solo se c’è anche pericolo di un’aggressione fisica (ad esempio il ladro che minacci con un coltello al collo il padrone di casa se non gli apre la cassaforte o non gli dice dove sono nascosti i preziosi).
Inoltre, viene esclusa espressamente la punibilità nel caso di eccesso colposo per chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Quindi, l’ombra nascosta nel corridoio, benché intenta solo a rubare, ma tale da far credere che ci sia il rischio di un’aggressione fisica, consente al proprietario di casa di prendere un’arma e sparare.
È poi esclusa ogni responsabilità patrimoniale nel caso di reazione legittima all’intrusione domiciliare, mentre se l’aggredito cadesse nell’eccesso colposo all’aggressore-danneggiato sarà dovuta un’indennità (e non un risarcimento) la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
E’ stato esteso, poi, il gratuito patrocinio a coloro che sono imputati di aver commesso un delitto ma che invocano la scriminante della legittima difesa ovvero quella dell’eccesso colposo per grave turbamento: in casi come questi, il patrocinio a spese dello Stato spetta di diritto, a prescindere dal reddito posseduto (cfr. https://www.google.it/amp/s/www.laleggepertutti.it/249381_nuova-legittima-difesa/amp)