a cura dell’avv. Vincenza Luciano
Per alcol test si intende l’esame realizzato sul conducente di un veicolo tramite prelievo o con etilometro per accertare il valore di alcol presente nel sangue, così da verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge. Le autorità devono procedere effettuando due verifiche sul conducente ad intervallo almeno di cinque minuti l’una dall’altra e considerare rilevante il risultato riportante il valore inferiore. Gli agenti, prima di procedere all’alcol test, a pena di nullità dello stesso accertamento, devono avvisare la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Essi, tuttavia, non hanno l’obbligo di attendere l’arrivo dell’avvocato anche quando lo stesso dichiari di voler partecipare alle operazioni. Cfr.
Gli accertamenti preliminari e meramente esplorativi di cui all’art. 186 comma 3 del Codice della strada sono necessari al fine di motivare l’obbligo di sottoposizione all’alcooltest. In proposito la Circolare del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2005, n. 300/A/42175/109/42 ha specificato che tali accertamenti possono essere svolti nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo, a condizione che ciò garantisca il rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica e che quindi non possono consistere in esami clinici o di laboratorio sul sangue. La ratio degli accertamenti preliminari è quello di consentire screening veloci per incrementare il numero di persone controllate anche se non manifestino sintomi tipici di abuso di alcool. Test comportamentali, apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza quantificarne il valore (blow test), sono alcuni dei metodi utilizzabili a carattere non invasivo: solo l’esito positivo agli accertamenti preliminari rende legittimo l’accertamento tecnico più accurato mediante etilometro. Cfr. https://www.diritto.it/la-sottoposizione-allalcoltest-e-il-mancato-avvertimento-della-facolta-di-farsi-assistere-da-un-difensore/
Un conducente, tuttavia, può anche rifiutare di sottoporsi all’alcol test.
A volte, peraltro, la Cassazione interpreta il complicato e articolato sistema sanzionatorio in modo favorevole a chi decide di sottrarsi al controllo.
Non che non ci siano pesanti conseguenze anche per chi rifiuta, ma il danno può comunque essere ridotto. In questo caso, infatti, la sanzione accessoria è “solo” la sospensione della patente da uno a due anni. La revoca c’è solo per chi commette lo stesso reato un’altra volta nell’arco di un biennio.
Cfr. Sentenza n. 10038/2019 riportata da
Invero la sottoposizione all’alcooltest è legittima qualora vi siano elementi utili a supporre che il conducente sia in stato di ebrezza, come l’alitosi da alcool, il camminare malfermo o l’eloquio sconnesso. Per cui sono necessarie specifiche circostanze di fatto, ovvero elementi indiziari, che facciano desumere un possibile stato di alterazione del conducente al fine di esercitare una legittima richiesta di accertamento mediante strumenti e procedure determinati da regolamento.