“Con lettera del 3 aprile scorso, diretta anche a codesta Presidenza, nove consiglieri di opposizione hanno lamentato che ‘da trenta giorni il Comune di Avellino ha sospeso ogni attività di confronto democratico” e che solo in seguito a loro esplicita richiesta, il 30 marzo scorso, si e tenuta via skype, una video conferenza dei capigruppo, nella quale, tuttavia, il Sindaco non avrebbe dato alcuna notizia in merito all’emanazione dell’ ordinanza n. 132 del giorno dopo, che avrebbe destinato l’area di Campo Genova all’allestimento di un centro operativo per garantire servizi essenziali alle fasce di popolazione particolarmente deboli. I predetti consiglieri hanno inoltre segnalato una scarsa reattività nell’ottenere risposte circa la richiesta di convocazioni delle Commissioni Consiliari per istruire pratiche legate all’emergenza COVID, che non si sono più tenute sebbene il Sindaco, in accordo con il Presidente del Consiglio, si fosse impegnato a tenere detta Conferenza con cadenza settimanale per mantenere un continuo e costante confronto sulla problematica. Tale comportamento, reiterato nel tempo tempo, compromette il diritto di iniziativa della minoranza, garantito dall’ordinamento degli enti locali, specie nell’ attuale contingenza che richiede massima sinergia e collaborazione istituzionale. Peraltro la mancata attività degli organi collegiali non appare giustificabile neanche rispetto al tenore delle misure restrittive dettate dall’esigenza di contenimento del virus COVID19, tenuto conto che, come già diramato con circolare prefettizia, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al primo comma dell’articolo 73 ha previsto che i Consigli e le Giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, per la durata dell’emergenza, in modalità“da remoto” con l’avvertenza tuttavia, che la convocazione e lo svolgimento delle sedute debba garantire il rispetto di alcuni criteri determinati dal presidente del conslglio dell’Organo collegiale — volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse. A maggior ragione, analoghe modalità, peraltro di agile e veloce realizzazione, può essere utilizzata per la convocazione della Conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari. Si rammenta inoltre che, come noto, ’art. 43 — secondo e terzo comma – del T.U.E.L. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente locale per l’espletamento del mandato politico-amministrativo ricoperto, e di ricevere risposta, entro il termine di trenta giorni, se non diversamente previsto dallo statuto, rispetto ad interrogazioni o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo. L’art 43 comma 6 dello Statuto comunale prevede inoltre che le“commissioni consiliari collaborano con il Consiglio nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo”. In merito a tale diritto l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale- recepito anche nei diversi pareri resi nel merito dal Ministero dell’Inferno, consultabili all’indirizzo telematico https://dait.interno.gov.it nell’area tematica dedicata alle “Autonomie locali”- ha ribadito peraltro che “l’espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall’amministrazione comunale nonché delle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo setters” e che pertanto “ ..qualsiasi limitazione, verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico, sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato ricevuto”. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2716/04).
Pertanto alla luce di quanto rappresentato, nell’evidenziare che i rallentamenti in in merito alle convocazioni delle commissioni consiliari permanenti ovvero l’impedimento alla attività di iniziativa, controllo e garanzia dei consiglieri di opposizione incidono negativamente sul buon andamento dell’amministrazione, si fa altresì presente che “il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce un’inammissibile prevaricazione della maggioranza net confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l’esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito” (TAR Sicilia, Catania, sez. I 18/07/2006, n.1181, in tema di c.d. “ostruzionismo di maggioranza”). Le commissioni consiliari sono infatti organo consultivo e di discussione sulle principali tematiche da affrontare in seno al Consiglio Comunale e rappresentano il punto principale di collaborazione tra la maggioranza e la minoranza, che mai come in questo specifico momento storico di crisi generato dalla pandemia da COVID 19, devono cooperare in modo da condividere le informazioni, proporre suggerimenti e concordare insieme soluzioni nell’interesse esclusivo e per il bene della collettivita. In tale ottica e nell’auspicare una migliore dialettica politica rispettosa delle disposizioni normative che regolano I’ordinamento degli Enti Locali e delle leggi statutarie ( art 35comma 11 dello Statuto comunale) si confida nel reciproco senso di responsabilità istituzionale che più che mai in questo momento di grave crisi socio-sanitaria sia improntata a dare sempre massima trasparenza all’operato svolto in un leale confronto tra le parti e nel rispetto delle disposizioni normative. A tal riguardo si rimane in attesa di conoscere i provvedimenti assunti dalle SSLL per assicurare il regolare espletamento delle Commissioni consiliari e garantire la richiesta di convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo avanzata dai predetti consiglieri”