I ricorsi di ANAI, ANF, AIGA e di altre Associazioni, nonché di un numero consistente di avvocati, per l’annullamento del regolamento elettorale forense sono stati accolti dal TAR Lazio che ha, anzitutto, fatto espresso richiamo a quanto statuito dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Ciò premesso, il TAR ha motivato la propria decisione affermando che il sistema di elezione c.d. “a voto limitato” è un meccanismo, tipico della elezione di organi collegiali, tendenzialmente preordinato a permettere che all’interno dell’organo da eleggere siano rappresentate anche le minoranze. L’ANAI fa rilevare che ciò già avviene nell’ambito forense per l’elezione della Cassa di previdenza (con la presentazione di liste con quozienti per l’elezione dei delegati) e per l’elezione dell’OUA (dove le preferenze non possono superare i due terzi dei delegati congressuali da eleggere). Analoga previsione è stata prevista nella legge di riforma dell’ordinamento forense che è stata disattesa dal regolamento elettorale annullato dal TAR.
La vicenda processuale si può dire conclusa con il riconoscimento del pluralismo della rappresentanza ordinistica forense.
Gli Ordini che fino ad oggi non hanno provveduto alle elezioni possono accingersi a farlo in base alle regole sancite dal TAR che ha, nello specifico, dichiarato la illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale nella parte in cui: a) consentono a ciascuno elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere; c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti del Consiglio da eleggere.
Si accingono quindi a convocare le elezioni, dopo il necessario adeguamento regolamentare, almeno 40 Ordini, tra i quali Roma, Napoli, Torino, Genova, Catanzaro, Nola, Avellino, Benevento, Sciacca, Agrigento, etc.
Il CNF dovrà assumere un ruolo fondamentale perché si proceda con regolarità alle elezioni.
La questione che rimane in piedi è però quella della sorte delle elezioni già celebrate in numerosi Ordini (eccettuati Salerno, Spoleto, Pisa ed altri che si sono attenuti ai principi sanciti dal TAR e invocati dall’ANAI e dalle altre Associazioni). Per Milano, la lista Danovi è stata l’unica che ha limitato la lista a due terzi dei consiglieri da eleggere ed ha vinto le elezioni, rispettando la legge.