“Bocciate nostra figlia, in modo che possa ripetere la prima elementare”. E’ la richiesta avanzata dai genitori di una bimba di sette anni, residente a Civitanova, all’istituto cui era iscritta nell’anno scolastico 2016-2017, che invece ha deciso di ammetterla alla seconda elementare. Forti dei pareri degli specialisti di un centro di psicologia e psicoterapia dell’Anconetano, i genitori hanno impugnato la promozione davanti al Tar, cui avevano anche chiesto in via cautelare di sospendere l’obbligo di iscrizione alla seconda classe. I giudici amministrativi hanno emesso la sentenza giovedì scorso: il ricorso è stato respinto e la bimba dovrà frequentare la seconda elementare, come deciso dagli insegnanti.
Un caso che promette di aprire un ampio dibattito, sia per la richiesta in controtendenza avanzata dai genitori, sia perché sono tanti gli elementi finiti all’attenzione dei giudici. Da una parte ci sono i genitori, che attraverso l’avvocato Annalisa Marinelli hanno chiesto che venisse tutelato il diritto allo studio della figlia, inteso come diritto a ripetere il percorso scolastico affrontato la prima volta con una serie di difficoltà, senza il raggiungimento pieno degli obiettivi didattici generali. Gli stessi specialisti consultati privatamente dalla mamma e dal papà della bambina, durante una riunione con gli insegnanti, avevano suggerito di far ripetere l’anno all’allieva per favorire la maturazione delle abilità e per ridurre lo svantaggio adattativo. Dall’altra parte c’è la discrezionalità che la scuola può esercitare nell’esprimere una valutazione globale e nel proporre strategie educative, una discrezionalità riconosciuta dalla legge, che stabilisce inoltre come, nella scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva debba avere un carattere di eccezionalità.
Nel caso specifico, in virtù dell’autonomia scolastica, l’istituto aveva redatto un Piano didattico personalizzato (Pdp), concordato con i genitori il 26 aprile, che tenuto conto delle difficoltà di apprendimento dell’alunna aveva fissato obiettivi personalizzati e una serie di misure per raggiungerli. Le insegnanti, riporta la sentenza del Tar Marche, hanno ritenuto che la bocciatura «non avrebbe garantito il recupero sperato in relazione alle difficoltà dell’allieva, mentre l’allontanamento dal contesto scolastico nel quale, seppur a fatica, la stessa si era inserita, avrebbe rischiato di farle perdere anche le competenze sino a quel momento acquisite». La scuola ha attestato che la bambina “ha parzialmente raggiunto gli obiettivi programmati dal Pdp e ha costruito legami con alcuni compagni e con le insegnanti”.