Quali condotte comportano il cyberbullismo? Affinché si possa parlare di cyberbullismo, è necessaria la sussistenza di una serie di elementi distintivi: l’abuso di potere, la ripetizione degli atti lesivi (ovvero la reiterazione di condotte diffamatorie e offensive nei confronti delle vittime), l’intenzionalità (ovvero l’esecuzione di condotte volontarie debitamente atte a danneggiare nonché causare sofferenza al soggetto debole) e l’aggressività nell’agire (questi ultimi elementi vengono definiti considerando la natura specifica del cyberbullismo).
L’autore degli atti di cyberbullismo cosa rischia, dal punto di vista penale? Contro gli atti di cyberbullismo non esiste una responsabilità penale specifica, vera e propria. Il soggetto che tiene tali comportamenti, risponde penalmente soltanto delle fattispecie di reato che emergono dalle condotte realizzate (ad esempio, se gli atti di cyberbullismo risultano ripetute, al punto da creare un disagio psico-fisico, potrebbe rispondere di molestie ex art. 660 c.p.). Per intenderci non si viene puniti per il reato di “CYBERBULLISMO”, ma per le condotte autonomamente valutabili e integrate in autonome fattispecie penali, ma consistenti complessivamente nel fenomeno criminoso di “cyberbullismo”.
Se l’autore del cyber bullismo è minore cosa rischia? Nello specifico, i minori al di sotto dei quattordici anni – a seguito di condotte rilevanti – non sono perseguibili penalmente, anche se vengono ritenuti socialmente pericolosi. In questi casi, il Tribunale per i Minorenni può sentenziare un percorso rieducativo che preveda misure di sicurezza (come l’ingresso in un riformatorio giudiziario oppure lo stato di libertà vigilata). Qualora i minori al momento del compimento delle condotte lesive si trovano in un’età ricompresa tra i quattordici e i diciassette anni possono incorrere in responsabilità penale, previa valutazione del giudice sulla loro capacità di intendere e di volere in merito al reato a loro ascritto. È possibile porre nei loro confronti la c.d. procedura di ammonimento.
Perché il reato possa essere essere perseguito entro quale lasso temporale bisogna denunciare l’accaduto? E’ necessario che le vittime si facciano avanti tramite denuncia/querela entro 3 mesi dall’ avvenuta conoscenza del fatto da parte della vittima (ex art. 124 c.p.), tuttavia è possibile avvalersi anche delle pratiche di rimozione dei contenuti da parte del gestore del sito o in caso negativo da parte dell’autorità garante per la privacy e della possibilità di ammonimento da parte del questore( il tutto per dare una possibilità al bullo di rimeditare sulla condotta assunta, evitando fin da subito l’attivazione di un procedimento penale).
Ma la vittima potrà ottenere tutela solo in sede penale? Assolutamente, no. Anche in ambito civilistico potrebbe ottenere tutela la vittima, fermo restando lo sbarramento posto dal rapporto tra l’azione civile e penale, così come disciplinato dal codice di procedura penale.
In sede civile si configura una responsabilità del bullo maggiorenne e, qualora minorenne, anche dei genitori per gli atti posti in essere dal loro figlio; qualora, invece, le condotte venissero compiute nelle istituzioni scolastiche, passibili di responsabilità civile possono essere anche gli insegnanti e i dirigenti scolastici. In particolare, le norme cardine che sanciscono la responsabilità civilistica in materia sono gli artt. 2043 c.c., 2046 c.c. e 2047 c.c.
Oltre al minore si può rintracciare una forma di responsabilità diretta anche dei genitori del soggetto bullo? Certamente! Oltre al minore, anche i genitori incorrono in responsabilità di tipo civile. L’art. 2048 c.c., rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”, afferma come i genitori o il tutore, sono responsabili degli eventuali danni cagionati dal minore, sia esso emancipato, sia esso sotto la loro tutela.
Tale articolo prevede la c.d. responsabilità per culpa in vigilando e in educando dei genitori per non aver vigilato, impedito o prevenuto comportamenti scorretti. Per andare esenti da responsabilità devono dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario, in relazione all’età, al carattere, alle condizioni economiche e sociali affinché il minore potesse crescere in serenità e con un livello di educazione adeguato, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria.
Nel caso il minore si sia reso autore di cyberbullismo, l’istituto scolastico può intervenire con sanzioni disciplinari? Vista la notevole sensibilità al fenomeno, anche da un punto di vista normativo, anche gli istituti scolastici hanno iniziato ad adottare dei propri regolamenti interni per la gestione dei casi di cyber-bullismo e cyber-stalking che riguardano l’ambito scolastico.
Le sanzioni per gli studenti possono essere svariate e anche molto importanti: insufficienze in condotta, sospensioni e bocciature, fino all’espulsione nei casi più gravi.
Vuole rivolgere un messaggio ai ragazzi che ci leggono? Il mio consiglio è di evitare al massimo l’uso ludico della rete, senza il consenso dei propri genitori. Il mio pensiero è ben espresso dall’espressione sociologica della dott.ssa Carmela D’Antò e dall’opera artistica di Rocco Antonio Valente.
Stanza buia.
Solo tu e lui.
Ti guardi intorno,
non vedi né senti
nessuno.
Solo lui.
Non hai mai avuto amici,
solo quelli virtuali.
Di cui conosci (forse)
solo nomi e cognomi.
Stanza buia.
Niente sole.
Hai dimenticato com’è fatto.
E le persone
che ti conoscono hanno dimenticato come sei fatto
tu.
Il suono di un click,
l’unico rumore che aleggia
nella stanza.
Sei felice.
O forse no.
Il buio inizia a confonderti.
Vorresti uscire, ma non trovi
la forza né il coraggio.
Ormai è tardi, resti seduto.
Ti fai bastare i tuoi amici virtuali.
I tuoi estranei amici.