Fa specie, in una provincia in cui succede tutto e il suo contrario, che faccia tanto scalpore l’indennità assegnata ad un sindaco e al presidente di un ente per lo svolgimento delle sue funzioni. Con deliberazione numero 20 del 17 dicembre, il Consiglio d’Ambito dell’Ato rifiuti ha approvato all’unanimità – assente il solo consigliere Marco Santo Alaia – “Integrazioni e modifiche allo Statuto dell’Ambito territoriale ottimale Avellino”. Il fatto che la deliberazione sia stata assunta a margine della seduta nella quale era prevista l’adozione del piano d’ambito non è sinonimo della volontà di celare quelle che – in un articolo apparso su una testata online – vengono definite “modifiche sostanziali relative alla durata della carica del presidente ed allo stipendio”. Si tratta, in realtà, di modifiche ordinarie, previste dall’aggiornamento della normativa vigente. Prima, però, è bene specificare un passaggio fondamentale che giustifica l’attribuzione di un compenso al Presidente dell’Ato rifiuti. L’Ato non rientra – come erroneamente riporta l’articolista – nella categoria di enti (comunità montane, unioni di comuni, forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche) che, secondo la Corte dei Conti, non possono attribuire retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti agli amministratori. L’Ato rifiuti rientra nella tipologia delle pubbliche amministrazioni ed è, nello specifico, un Ente di Regolazione dei Servizi Idrici e/o dei Rifiuti. L’ente guidato da Valentino Tropeano è pure parte nell’elenco Istat definito al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che prevede l’erogazione di indennità, compensi, gettoni e retribuzioni. Il compenso massimo spettante al Presidente è equiparato a quello del Sindaco del comune dell’ambito con il maggior numero di abitanti: nel caso dell’Ato di Avellino si fa riferimento ad una città di 55mila abitanti circa, mentre l’ente d’ambito è composto da 114 comuni e oltre 400mila abitanti. Si tratta, in ogni caso, di un tetto massimo. Come evidenzia lo statuto, però, “I compensi sono quantificati, in base alle esigenze dell’Ente, con deliberazione del Consiglio d’Ambito, in conformità alle disposizioni vigenti in materia”. Inoltre, “Ai Consiglieri di Ambito, per la partecipazione alle sedute del Consiglio d’Ambito, è attribuito un compenso massimo di ammontare pari al gettone di presenza spettante ai Consiglieri del Comune dell’Ente d’Ambito con il maggior numero di abitanti”. Peraltro, va evidenziato che il presidente Tropeano e tutti i consiglieri hanno finora operato – in una fase impegnativa e difficile per la costruzione dell’ente e la redazione del piano d’ambito – in maniera completamente gratuita, senza ricevere neppure i rimborsi spesa. Analogo percorso è stato definito dai vertici dell’Ato Napoli 3. Infine, per quanto concerne il mandato del Presidente, lo Statuto ricalca parimenti quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 della Legge regionale 16 del 7 Agosto 2019 che prevede una serie di modifiche alla Legge regionale 14 del 26 maggio 2016. La normativa evidenzia, da un lato, che “Lo Statuto dell’Ente d’Ambito definisce e disciplina i compensi agli organi dell’Ente per l’esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale” e, dall’altro, che “Per garantire la funzionalità e continuità dell’azione amministrativa, il Presidente dell’Ente d’Ambito, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi, in fase transitoria fino nuova nomina, previa delibera del Consiglio d’ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti”. La delibera è già stata approvata, all’unanimità, da undici componenti del Consiglio d’ambito e non ha bisogno – come erroneamente riportato ancora dall’articolista – di un passaggio assembleare.
L’Addetto Stampa