Sarebbe sufficiente il solo sindaco per far separare le coppie che, consensualmente, hanno deciso di porre fine alla loro unione coniugale! Lo ha stabilito il cosiddetto decreto giustizia n. 132 del 12 Settembre recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“.
Convertito in legge lo scorso 6 novembre, al fine d’incentivare la semplificazione, nei procedimenti aventi ad oggetto la separazione ed il divorzio, la novella avrebbe dovuto avere lo scopo di snellire l’ingente mole di lavoro delle cancellerie, evitando di congestionare le aule giudiziarie, così trasferendo un significativo numero di contenzioso in sede amministrativa.
Non è più necessario dunque, ora, depositare alcun ricorso presso la cancelleria civile, bensì i coniugi si presentano direttamente innanzi al sindaco del comune di residenza (di almeno uno dei due) o alternativamente, presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto; ciò al fine di addivenire ad un accordo di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civile o ancora, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Il compito del primo cittadino, a questo punto, consiste nel far sottoscrivere l’accordo, una volta ricevute le dichiarazioni dai rispettivi coniugi e con l’eventuale presenza (facoltativa) dell’avvocato.
L’accordo così formato ha gli stessi effetti e lo stesso valore di un provvedimento giudiziale, a far data dalla conclusione dell’atto.
Ciò vale nel caso in cui si debba addivenire ad una modifica delle condizioni di separazione e divorzio, con valore ex tunc, tuttavia per le altre ipotesi la procedura è più elaborata.
Qualora siano apportate modifiche al decreto all’atto della sua conversione, il sindaco è tenuto a concedere alla coppia un periodo di tempo, minimo trenta giorni, affinchè essa rifletta sulle condizioni; al decorso del termine prefato i coniugi dovranno nuovamente comparire innanzi al sindaco per confermare l’accordo, pena la mancata conferma.
E’ importante sottolineare che non è possibile includere ogni tipo di accordo, infatti, la legge, prevede precise limitazioni. Non è lecito inserire, ad esempio, patti che prevedano trasferimenti patrimoniali, né è applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
In tali ipotesi, i coniugi possono ricorrere alla “negoziazione assistita” al fine di separarsi, sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio o modificare le condizioni di separazione o di divorzio stabilite, con l’assistenza di uno o più legali di fiducia, anche in presenza di figli, previo nulla osta del procuratore della Repubblica.
Proprio l’art.6 del D.L. 132/2014 poi convertito con legge 162/2014, statuisce che:”In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo“.
A seguito dell’entrata in vigore dell’istituto, la maggior parte degli avvocati ha praticamente, allo stato, ignorato lo spirito della norma.
Ad eccezione di qualche comune limitrofo e più attento alla tematica, tutto è cambiato per non cambiare nulla; il sovraccarico delle cancellerie è rimasto impregiudicato, il rito, aggravato dalle laboriose e lunghe procedure, persiste nella sua lentezza, determinando l’unico e grave effetto, per gli addetti ai lavori, di far fatica a prendere contezza delle innovazioni che rappresentano invece, una risorsa ed un prezioso strumento nelle mani della classe forense.
Presidente Avv. Tiziana TOMEO