LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE E LA NUOVA DISCIPLINA DEL COGNOME

LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE E LA NUOVA DISCIPLINA DEL COGNOME

La delega contenuta nell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 è stata attuata ed ha determinato la seconda significativa riforma del diritto di famiglia, dopo la legge del 19 maggio 1975, n. 151; infatti, il decreto legislativo 154/2013 ha posto l’accento, (a differenza della normativa del ’75 che ha innovato anche l’istituto della separazione e conseguentemente gli aspetti patrimoniali), esclusivamente sulla filiazione, eliminando termini che sono apparsi obsoleti ed odiosi rispetto all’evoluzione della società. Molte anacronistiche definizioni erano state già “estirpate” dal legislatore della prima riforma, basti pensare a lemmi come “patria potestà, figli adulterini ed illegittimi”, mentre quello contemporaneo, ha sentito di dover eliminare la summa divisio tra figli legittimi e naturali, addivenendo ad un unico termine, senza più aggettivi, parificando le condizioni di coloro che sono nati nel matrimonio a quelle di chi è nato fuori dallo stesso.

Si prosegue in pratica, sul percorso intrapreso dalla l. 54/2006, nell’ambito della quale si era già fatta menzione alla “responsabilità genitoriale” in luogo della “potestà”, focalizzando l’attenzione sulla figura dei genitori, sulla loro attitudine a preservare l’interesse prevalente della prole. Ma è tempo che l’Italia si adegui all’Europa nella regolamentazione del diritto di famiglia, legiferando motu proprio e prima di una condanna della Corte Europea dei diritti umani. La Corte di Strasburgo infatti, condannando l’Italia per aver negato ad una coppia di coniugi la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre, ha mostrato grande arretratezza e disattenzione alle esigenze contingenti.

Tuttavia, oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno sull’attribuzione del cognome ai figli, modificando l’art.315 bis c.c. e prevedendo l’obbligo per l’ufficiale di stato civile dell’iscrizione nell’atto di nascita, del cognome materno in caso di accordo tra entrambi genitori. Anche la disciplina per il figlio nato fuori dal matrimonio, è radicalmente innovata; il testo del disegno di legge incide sul contenuto dell’art.266 c.c. novellandolo e prevedendo che “il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre”.

Ma l’Italia oggi orgogliosa del suo risultato, è in ritardo rispetto all’Europa che già alla fine degli anni ottanta ha garantito la parità di diritti per i genitori, facendo cadere lo spettro di una concezione patriarcale della famiglia ed adeguandosi alle mutate esigenze della società. Non resta da auspicarsi che il legislatore prenda atto, sebbene in ritardo, come sempre, che la costituzione del Tribunale della Famiglia non può più essere procrastinata, essendo urgente la predisposizione di una tutela specifica e specializzata, realizzabile solo con “addetti ai lavori” competenti e sensibili.  (Presidente Avv. Tiziana TOMEO – Sede territoriale di Avellino – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia ed i Minorenni)