L’Accoglienza dei migranti in Irpinia. di avv. Tiziana Tomeo

LAccoglienza dei migranti in Irpinia.  di avv. Tiziana Tomeo

 Il quotidiano percorso dallo studio al Tribunale, come immagino non solo per la sottoscritta, è oramai immancabilmente contraddistinto dall’incontro con i migranti accolti nella città e che con l’inevitabile berretto utilizzato a mò di piattino, sollecitano insistentemente la dazione di “piccolo euro”.

Così, se si fosse mossi da spirito di carità e si volesse assecondare l’accorata richiesta, pur nella consapevolezza di essere solo a metà percorso, con gli Uffici Giudiziari che si scorgono solo in lontananza, si “brucerebbero” quei 5-6 euro in elemosina, suscettibili d’immediato incremento fino alla fine del percorso.

In un momento storico nel quale tiene bando l’acceso dibattito tra Stato e Chiesa sull’accoglienza dei migranti e sulle capacità oppur no dello Stato di farvi fronte, non è orfana di motivazione una valutazione di quanto stia accadendo sul nostro territorio.

Attualmente il numero dei migranti esistente nella provincia di Avellino, considerato che il fenomeno dell’accoglienza rende il dato insuscettibile di quantificazione definitiva, non può essere riferito con certezza, ma dovrebbero essere circa 800 unità.

Per poter accogliere i migranti, il Comune partecipa ad un Bando di selezione indetto dalla Prefettura di Avellino per l’affidamento del servizio di accoglienza che per l’assistenza dei cittadini stranieri richiedenti asilo.

Esistono paesi di vaste proporzioni territoriali che ne dovrebbero ospitare un maggior numero come Atripalda, Contrada, Pietrastornina, Manocalzati ed altri che per estensione dovrebbero essere destinati all’accoglienza di un numero inferiori di migranti come Mercogliano, Venticano, Monteforte Irpino, Forino, Flumeri, Ospedaletto D’Alpinolo

Esistono poi dei progetti strutturati di accoglienza denominati SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e che utilizzano risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA).

Il punto focale del problema è rappresentato appunto dal Bando che la prefettura di Avellino, attraverso una convenzione dovrà disciplinare; ciò avviene attraverso la riconferma oppur no degli operatori economici aventi eterogenee nature giuridiche, ed inoltre attraverso l’affidamento e la gestione dei migranti assegnati alla provincia di Avellino. Significativa è la derivazione etimologica del termine accoglienza e che, stando al Bando della UTG di Avellino, deve intendersi a 360°, ovvero non solo finalizzata a porre in essere interventi di sussidio materiale di base (vitto e alloggio), ma anche diretti a sostenere percorsi di inclusione sociale e funzionali affinchè si raggiunga l’autonomia individuale degli assistiti.

Da ciò si desume che accogliere, non significa lasciare in “processione” lungo le strade della città, persone che con i berretti in modo più o meno fastidioso, chiedono quanto quotidianamente i cittadini si guadagnano con il proprio sacrosanto lavoro, ma l’accoglienza integrata, per Chi si aggiudica il bando, consiste in complesse competenze e capacità da fornire agli accolti, ovvero: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; tutela legale; tutela psico-socio-sanitaria; aggiornamento e gestione della Banca Dati.”

Ogni migrante costa ai cittadini circa 35 euro, costo che non può e non deve essere giustificato ulteriormente in un quadro d’immobilismo del Ministero dell’Interno che ha reso ordinaria una situazione d’emergenza straordinaria facendo in modo che siano le Prefetture a rendere operativi reiterati piani straordinari di sempre continue distribuzioni nazionali”. In pratica si fa ordine ai Prefetti d’individuare continuamente nuove strutture per accogliere, aldilà di quanto tale attività dovrebbe effettivamente significare in termini di formazione e competenze dei soggetti preposti alle strutture., cioè individuare nuove strutture di accoglienza “straordinaria” (cioè fuori dai circuiti ufficiali)

Non è intenzione della scrivente lambire i termini della contesa alla quale siamo stati abituati in questi giorni dai mass media, soprattutto circa le accuse di “presunti guadagni illeciti” sull’accoglienza, ma un dato è certo ed inoppugnabile: referente normativo per la regolamentazione dei bandi predisposti dal Ministero dell’Interno è il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).  Orbene, la domanda nasce spontanea, quale cura, attenzione, sensibilità si può avere nell’affrontare questioni aventi ad oggetto diritti umani, se gli stessi restano disciplinati dal Codice degli Appalti?

Quale attenzione è destinata alla cura di prestazioni come l’assistenza alle persone in primis, all’assistenza sanitaria, igienica, ambientale, per non parlare della bistrattata mediazione culturale e linguistica, dell’informazione e della formazione degli operatori e dei destinatari dell’assistenza. Questione ulteriormente elusa poi, è quella che attiene la vicenda dei minori migranti.

La disciplina sui minori stranieri, mette in luce un fenomeno alquanto scomodo e di difficile individuazione per i giuristi, poichè se da un lato non è la loro vulnerabilita’ ad essere oggetto di analisi, facendoli assurgere pertanto a categoria da proteggere, dall’altro lato non si può parlare nemmeno di soggetti adulti ed ai quali possano essere indifferentemente assimilati, come accade associandoli agli stranieri.

Il legislatore infatti avrebbe una maggiore discrezionalita’ nel collocare il minore straniero al confine tra due legislazioni speciali, quella dei minori da un lato e degli stranieri dall’altro, contribuendo così ad un incremento dell’unico interesse prevalente ossia quello del minore.

Il primo compito essenziale per il legislatore sarebbe improntato alla protezione del soggetto “debole”, attraverso obiettivi e metodi, perseguire la tutela in funzione di un susseguirsi di leggi continuo e frammentario e caratterizzato da repentini cambiamenti.

V’è pero’ anche un secondo compito che lo indirizza verso la predisposizione di una disciplina di sfavore, alla base della quale vi sono i principi di controllo e di difesa.

Nell’attuale contesto normativo, la legge sull’immigrazione ha un ruolo determinante nel porre l’accento sulla specificità della categoria dei “minori stranieri non accompagnati” rispetto alla quale, interrogarsi sulla loro esistenza giuridica induce inevitabilmente alla distinzione tra minore straniero extracomunitario e minore comunitario (dunque non piu’ straniero).

Il Consiglio dell’Unione Europea del 26 giugno 1997 ha dato una particolareggiata definizione della categoria affermando e chiarendo che i MSNA  sono “cittadini di Paesi terzi, di eta’ inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto, per essi responsabile e/o quelli che successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri sono rimasti senza accompagnamento”.

E’ stato osservato tuttavia che potrebbe sembrare piu’ appropriato il termine “separati” in luogo di “non accompagnati” includendo in tal modo anche quei minori che pur apparendo inizialmente “non soli”, sono tuttavia in compagnia di un adulto che è un semplice conoscente e non il tutore legale o, come troppo spesso accade, il proprio oppressore.

Piu’ in particolare, il Comitato per i minori stranieri , ha chiarito che con tale qualificazione s’intende: “il minorenne non avente cittadinanza italiana o d’altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda d’asilo, per qualsiasi causa si trova nel territorio dello Stato privo d’assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d’altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

Solo di recente e per affrontare le emergenze umanitarie, l’aggettivo “separati” è stato recepito restrittivamente rispetto all’altro “non accompagnati”, considerandosi relativi alla prima accezione solo quei minori separati da entrambi i genitori o da coloro tenuti primariamente alla loro cura, anche se non necessariamente parenti; in realta’ infatti, possono essere minori accompagnati da altri membri adulti della famiglia.

Al contrario, “non accompagnati” strico sensu sono gli adolescenti separati da entrambi i genitori e privi di cura da parte di qualsiasi adulto che vi sia tenuto secondo la legge o la consuetudine.

Non v’è dubbio che con la definizione tradizionale di “straniero” s’intenda colui che proviene da altri Paesi e da altre culture anche se l’accezione giuridica non puo’ essere semplicisticamente limitata. Il criterio importante è incentrato sul possesso oppur no della cittadinanza italiana, in virtu’ del quale sarebbe straniero chi non appartiene al nostro Paese, pur dovendosene dare una definizione appropriata, chiarendo se sono minori stranieri coloro che hanno la pelle di un colore diverso (anche se nati o cresciuti in Italia come gli adottati o i figli degl’immigrati giunti in tenerissima eta’ o nati nel nostro paese)oppure coloro che parlando la lingua italiana ed avendo la pelle bianca hanno tuttavia il passaporto di altra nazionalita’.

E’ incontestabile che il criterio al quale fare maggiore riferimento sia quello basato sul possesso oppur no della cittadinanza italiana, considerando straniero chi non appartiene al nostro paese, in contrapposizione al cittadino o a colui al quale lo Stato riconosca appartenenza.

Dunque, senza addentrarmi ulteriormente tra le norme dell’immigrazione con riferimento al diritto minorile straniero, ciò che preoccupa maggiormente è anche e non solo, l’accoglienza dei minori migranti, fenomeno che se con riferimento agli adulti, rende il triste quadro di un territorio privo di riferimenti, rispetto ai minori è impreparato totalmente.