In poco meno di qualche ora il Governatore ha accolto l’istanza del primo cittadino di Lauro il quale chiedeva di isolare il paese per il diffondersi del Coronavirus. Nessuno potrà lasciare il paese ne entrarvi fino al 10 Aprile prossimo. Ecco l’ordinanza del Governatore Vincenzo De luca
ORDINANZA
1.Con decorrenza immediata e fino al 10 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, e salvo rinnovo ove necessario, con riferimento al territorio del Comune di Lauro (AV) sono adottate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale.
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.
4. La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.
6. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decretolegge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, al Comune interessato, alla ASL di Avellino e i Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
1.Con decorrenza immediata e fino al 10 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, e salvo rinnovo ove necessario, con riferimento al territorio del Comune di Lauro (AV) sono adottate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale.
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.
4. La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.
6. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decretolegge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, al Comune interessato, alla ASL di Avellino e i Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.