e un lavoratore che usufruisce dei permessi della legge 104 passa a un orario part time, può godere dello stessa quantità di permessi? A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza numero 22925/2017, distinguendo dal tipo di part time e dal numero di giorni lavorativi settimanali.
LA DECISIONE – La Suprema Corte ha preso come riferimento normativo la Direttiva 97/87/Ce sull’accordo quadro per il tempo parziale, che, per i giudici, vieta le discriminazioni a carico dei lavoratori a tempo parziale, ma non impedisce di ricalcolare i permessi mensili della legge 104 con il passaggio all’orario part time. E ha stabilito che laddove il rapporto di lavoro si trasformi in part-time verticale, il lavoratore ha diritto a fruire integralmente dei permessi riconosciutigli dalla legge 104/1992 goduti in precedenza, ma soltanto qualora il nuovo orario settimanale comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.
PERMESSI CON PART TIME VERTICALE – Con il part time verticale il dipendente lavora tutta la giornata ma solo alcuni giorni della settimana e il numero dei giorni di permesso va ridimensionato in proporzione con arrotondamenti.
I giudici della Cassazione sono intervenuti su un caso di part time verticale: “appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto”.
Per la Cassazione se il lavoratore è presente settimanalmente almeno 4 giorni su 6, può usufruire dei 3 giorni di permesso.
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