Quando la difesa è legittima? Fino a che punto si può punire un cittadino che reagisce ad un’aggressione quando lo Stato non è in grado di tutelare tempestivamente l’ordine giuridico violato?
Tematica scottante che riempie le cronache di tutti i giorni, argomento di un acceso dibattito politico, nonché oggetto di discussione del seminario di approfondimento di diritto penale svoltosi il 13 marzo all’ Università degli Studi di Salerno, presso l’aula Carmine Pecoraro, organizzato dall’associazione ASG (Associazione studenti giurisprudenza).
Hanno preso parte all’evento il Dott. Fabio Coppola, Dottore di ricerca in diritto penale e docente presso la scuola di Perfezionamento in Anticorruzione e Appalti nella Pubblica Amministrazione che con la sua distinta disponibilità ha coadiuvato gli studenti dell’associazione nell’ organizzazione dell’evento, Donatella Sica, Avv. del Foro di Salerno, Dott. Federico Noschese, magistrato ordinario e il Dott. Nico Casale, giornalista professionista de “Il Mattino”, moderatore del dibattito.
Innanzitutto,il fenomeno è stato inquadrato sotto il profilo normativo dal dott. Fabio Coppola in apertura del seminario che ha sinteticamente esposto la disciplina della legittima difesa ovvero dell’art.52 c.p. e ha posto degli interrogativi e degli spunti di riflessione ai relatori presenti all’evento. La difesa è sempre legittima? Esiste una difesa legittima come possibilità di autotutela?La proposta di riforma della legittima difesa(L.4Maggio 2017) riuscirebbe a migliorare in quadro normativo vigente?
La disciplina attuale della legittima difesa è contenuta nell’art art.52 c.p. il cui primo comma dispone “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Dal testo normativo si desume che i presupposti della legittima difesa consistono nell’ esistenza di un’offesa ingiusta che si concretizza in una condotta umana, tenendo presente che l’offesa può anche derivare da cose o animali sulle quali l’uomo ha potere di controllo o signoria; l’attualità del pericolo che deve essere incombente al momento del fatto, non deve trattarsi né di un pericolo passato, né futuro, in caso contrario verrebbe meno la necessità di prevenire l’offesa e ciò finirebbe per costituire una mera vendetta,” una giustizia privata ex post” priva di qualsiasi legittimazione…Ma soprattutto la difesa deve essere “costretta e necessitata” nel senso che la reazione all’offesa deve consistere nell’unico mezzo a disposizione per la tutela del bene giuridico leso, quindi necessità della reazione equivale ad inevitabilità della stessa.
Il nucleo essenziale dell’art.52 è il principio di proporzionalità tra l’offesa e la difesa che deve necessariamente essere bilanciata rispetto alla minaccia dell’aggressore…però la verifica della sussistenza o meno di questo principio è operazione assai delicata e complessa –sottolinea il dott. Coppola, poiché implica una commistione, un raffronto tra due entità differenti: una virtuale, quale il pericolo di una potenziale aggressione e una reale ovvero la risposta dell’aggredito. Tuttavia l’orientamento prevalente, sulla base di un giudizio di valore, sottolinea che la proporzione intercorra tra gli interessi in gioco e non tra i mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e quelli effettivamente impiegati.
La legittima difesa è stata innovata con la legge del febbraio 2006,n59 che regolamenta l’esercizio del diritto all’ “autotutela in privato domicilio” attraverso la quale è stata introdotta una presunzione di sussistenza del requisito della proporzionalità la quale implica che nel caso in cui la reazione difensiva sia diretta contro un “intruso” in una privata dimora, il giudice è dispensato dal verificare in concreto la sussistenza della proporzione tra offesa e difesa ,quindi l’intento del legislatore è stato quello di ampliare l’ambito di operatività delle legittima difesa ,ma a delle precise condizioni : – colui che si difende deve essere legittimamente presente in uno dei luoghi indicati dall’art.614 (abitazione o altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi); – che utilizzi un’arma legittimamente detenuta al fine di difendere la propria o altrui incolumità(il riferimento è al bene vita e all’integrità fisica) o beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione(qui il riferimento è ai beni patrimoniali).
Fonte di preoccupazione sia in dottrina e sia in giurisprudenza è il pericolo di una deriva interpretativa della norma che legittimerebbe una vera e propria “licenza ad uccidere” comportando un balzo all’indietro all’era del “far west”. Il punto nodale è stabilire se sia necessario il requisito dell’attualità del pericolo. Quando la proporzionalità è presunta? E’ sufficiente la sola presenza del soggetto non gradito in domicilio altrui per giustificare la reazione della persona offesa oppure è necessario attendere l’aggressione?
Parlando di attualità del pericolo c’è chi ha giustamente affermato di rientrare nell’ambito di operatività del primo comma dell’art.52, per cui si dubiterebbe dell’utilità della norma in esame, mentre secondo altre tesi, dato il mancato riferimento all’attualità del pericolo, si tratterebbe di una normativa che legittimerebbe a “sparare” contro chiunque si introduca nel domicilio altrui.
Sulla base di un’ottica temperata sembra consono condividere la posizione dedita ad affidare al principio di proporzionalità un ruolo preminente, tenendo conto dello stato di turbamento in cui versa in soggetto destinatario dell’offesa. E’ evidente la presenza nella nostra società di una vera e propria scissione di pensiero tra coloro che ritengono che la difesa è sempre legittima e coloro che sottolineano un maggiore temperamento nel riconoscimento della stessa, anche per evitare una sfrenata strumentalizzazione del fenomeno ai fini dell’occultamento di un illecito vero e proprio.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo dell’art 52,è chiaro che il giudice si troverà dinnanzi a questioni che richiedono un’attenta analisi delle peculiarità del caso concreto, data l’impossibilità di inquadrare tassativamente le ipotesi di legittima difesa, sostiene il dott. Federico Noschese, il quale rivendica “la necessità di sgomberare dei falsi miti” ritenendo che le cause di giustificazione(tra cui la legittima difesa) possono essere comprese nella loro essenza solo tramite la loro applicazione concreta e che sarebbe utopistico concepire un sistema cristallizzato sull’esistenza di una norma scriminante astratta applicabile per tutti i casi che ogni giorno vengono portati all’attenzione dei magistrati.
-Ma perché si è indagati?-Questa la domanda rivolta dal dott. Nico Casale , all’avv. Donatella Sica che sostiene fermamente come l’ indagine sia una delle garanzie principali previste dal nostro armonioso sistema penalistico e che l’art 52 non rappresenta un’ipotesi di reato, ma lo diventa solo dopo aver accertato l’esistenza del fatto, l’esclusione che si tratti di omicidio colposo per poi passare alla verifica circa la sussistenza dei presupposti della legittima difesa. Non è possibile utilizzare lo strumento legislativo per scopi politici, ma c’è bisogno di fatti oggettivi ed obiettivi constatabili; attraverso l’effettuazione di accertamenti tecnici ( sopralluoghi, autopsie, analisi del rapporto tra vittima e sparatore).-Non è possibile arrivare all’archiviazione del caso per sussistenza di legittima difesa senza una giusta verifica e focalizzazione sui fatti, attuabile solo tramite un processo penale volto all’accertamento della responsabilità dell’imputato-conclude l’avv. Sica.
Il 4 maggio del 2017, la Camera dei deputati presenta una proposta di legge, la n.3785 che introduce delle importati modifiche in materia di legittima difesa.
Innanzitutto, la novella legislativa prevede l’introduzione di un nuovo secondo comma all’art 52 c.p. così formulato “Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’art 614, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno”.
Tale proposta legislativa ha suscitato notevoli perplessità tra i relatori che hanno immediatamente ed acutamente individuato le lacune della riforma, come ad esempio la mancata fissazione di un preciso lasso temporale che delimiti il “tempo di notte”(è legittimato a “sparare” il soggetto aggredito alle ore 17:00 di una giornata invernale?); Il riferimento generico a “qualsiasi tipo di reazione” (è scriminato sia il pugno sferrato all’aggressore sia il colpo di fucile?),ma soprattutto, suscita notevoli perplessità il riferimento all’ “inganno” (l’intrusione fraudolenta di un truffatore in casa legittimerebbe l’immediata reazione difensiva?).
Il riferimento alla frode è tipico del reato di truffa, il quale non presuppone la lesione di un interesse strettamente personale ma patrimoniale, quindi è evidente lo stridente pericolo di esposizione a gravi censure di legittimità costituzionale che potrebbe comportare l’applicazione della riforma.
Un’altra importante modifica introdotta dalla proposta concerne l’art.59 c.p. al quale viene aggiunto un “nuovo” ultimo comma che esclude la colpa dell’agente quando “l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale”. Proposta poco apprezzabile, data la mancata delimitazione concettuale e quindi la difficoltà interpretativa dell’espressione “grave turbamento psichico”.
In conclusione, a fronte anche degli attivi interventi effettuati dagli studenti presenti, è bene valorizzare la completezza, l’armoniosità ma soprattutto la sufficienza dell’applicazione del primo comma dell’art 52c.p.
E’ bene non perdere di vista la caratteristica tipica del diritto penale quale “extrema ratio punitiva” al fine di evitare una “deriva penal-populistica” laddove, l’utilizzo di “slogan” sulla legittima difesa comporterebbe la strumentalizzazione di questa tematica così delicata e complessa, distogliendo l’attenzione su ciò che davvero è necessario : la tutela dei diritti che sono oggetto di collisione e il ripristino dell’ordine giuridico violato.
Rosa D’Ambra