(Riceviamo e Pubblichiamo)Un Argomento che non và trascurato a livello Sanitario, sicuramente sono i carichi di Lavoro,è l’adeguata i copertura a livello organico, con le conseguenti cause che ne derivano, (Sress Correlato), questa argomentazione non dovrebbe essere sottovaluta dai datori di lavori. Dal 31 Dicembre 2010 e in vigore per tutte le Aziende italiane, Private o Pubbliche che siano, l’obbligo di valutare il rischio da stress Correlato al lavoro. In realtà come negli Paesi Europei, l’obbligo era nei fatti, in vigore anche precedentemente, in quanto rientrava a tutti gli effetti nel dovere di valutate tutti i rischi lavorativi, richiamato all’interno dell’art. 28 del D.l.gs 81/08 . Ognì Datore di lavoro ha il dovere generale di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso l’adozione delle misure necessarie per prevenire l’insorgere di patologie, ivi comprese quelle da stress lavoro-correlato. A noi non ci sorprende che piu della metà, quasi il 55% dei lavoratori si presentino al proprio patronato per denunciare , e che abbia avuto problematiche da stress dovute principalmente al carico di lavoro, e alla richiesta di rapidità delle prestazioni nonostante i cambiamenti avvenuti nella propia struttura. Quando il personale non e supportato dai propi superiori , la gran parte di maggioranza degli infermieri, ha confessato di essere andato a lavorare pur sentendosi male, aumentando di conseguenza il rischio di errore., contenute nell’accordo Europeo dell’ 8 ottobre 2004. Questo Fenomeno va rivisto, rimodulando piante organiche, e carichi di Lavoro, secondo contratto CCL Vigente, e maggiori controlli da parte degli Organi Competenti. Da sottolineare che nell’ultimo anno uno su cinque .Quasi il 25% ha riferito di essere vittima di mobbing da parte dei Superiori. Questi sono dati che non ci sorprendono . Due Parole vanno spese per questo argomento, dove esiste in alcune Strutture Private ancora il fenomeno di Mobbing, da parte di Categorie Superiori, anche in vesti di Consulenti, che secondo Dispositivo dell’art. 2087 Codice civile,’il datore di Lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cost. 37.41).
UGL Sanità Segreteria Provinciale Avellino Vice Segr. Carmine Gimmelli